Art. 17. Referendum 1. Le Amministrazioni devono consentire nelle sedi delle unita' amministrative, lo svolgimento - fuori orario - di lavoro di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attivita' sindacale tra i dipendenti, con diritto di partecipazione di tutto il personale appartenente all'unita' amministrativa ed alla categoria particolarmente interessata.