Art. 17.
                              Referendum
 
   1.  Le  Amministrazioni  devono consentire nelle sedi delle unita'
amministrative,  lo  svolgimento  -  fuori  orario  -  di  lavoro  di
referendum,  sia  generali  che  per  categoria,  su materie inerenti
all'attivita'  sindacale   tra   i   dipendenti,   con   diritto   di
partecipazione   di   tutto   il  personale  appartenente  all'unita'
amministrativa ed alla categoria particolarmente interessata.