Art. 2. Rapporti amministrazione-cittadino 1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza da realizzarsi nel modo piu' congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articolano le amministrazioni. 2. A tale scopo, gli Enti devono approntare adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti, anche attraverso l'istituzione negli enti di media e grande dimensione di appositi uffici di pubbliche relazioni, abilitati anche a ricevere eventuali reclami e suggerimenti dagli utenti ai fini del miglioramento dei servizi. 3. In tale quadro gli Enti predispongono, sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, appositi progetti - da realizzare nel periodo di vigenza del presente accordo - finalizzati in particolare ad assicurare condizioni di massima trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilita' degli addetti ai servizi mediante interventi diretti ad assicurare, secondo la natura degli adempimenti istituzionali: a) la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e le istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la funzione pubblica del 20 dicembre 1988, n. 26779, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989; b) l'ampliamento dell'orario di ricevimento, per garantire l'accesso anche nelle ore pomeridiane, laddove gli Enti ne ravvisino la necessita', in relazione alle esigenze degli utenti; c) il collegamento fra amministrazioni e l'unificazione di adempimenti che valgono ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche attraverso l'istituzione di sportelli polivalenti; d) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti con l'obbiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi anche abbattendo le barriere architettoniche ed adottando idonee soluzioni atte a facilitare l'accesso all'informazione ed ai pubblici servizi delle persone non autonome portatrici di handicap; e) una formazione professionale del personale addetto al ricevimento degli utenti, da attuare attraverso piani di definire in sede di negoziazione decentrata, specificamente rivolta ad assicurare completezze e trasparenza dell'informazione fornite, anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettroniche. 4. Entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento regionale recettivo del presente accordo ed in prosieguo, con cadenza annuale, gli enti promuovono apposite conferenze con le organizzazioni e confederazioni sindacali di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, e con i rappresentanti delle associazioni a diffusione nazionale maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza. SEZIONE II