Art. 2.
                  Rapporti amministrazione-cittadino
 
   1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei
servizi, le parti assumono come  obiettivo  fondamentale  dell'azione
amministrativa  il  miglioramento  delle  relazioni  con  l'utenza da
realizzarsi nel modo piu' congruo, tempestivo ed  efficace  da  parte
delle strutture operative in cui si articolano le amministrazioni.
   2. A tale scopo, gli Enti devono approntare adeguati strumenti per
la  tutela   degli   interessi   degli   utenti,   anche   attraverso
l'istituzione  negli  enti  di  media e grande dimensione di appositi
uffici di pubbliche relazioni, abilitati anche a  ricevere  eventuali
reclami  e  suggerimenti  dagli  utenti ai fini del miglioramento dei
servizi.
   3.   In   tale   quadro   gli   Enti   predispongono,  sentite  le
organizzazioni e le confederazioni sindacali di  cui  all'articolo  2
del  decreto  del  Ministro  per  la funzione pubblica 30 marzo 1989,
appositi progetti - da realizzare nel periodo di vigenza del presente
accordo  -  finalizzati  in  particolare  ad assicurare condizioni di
massima trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel rapporto  con  gli
utenti,  ivi  compresa  la  riconoscibilita' degli addetti ai servizi
mediante interventi diretti ad assicurare, secondo  la  natura  degli
adempimenti istituzionali:
     a)  la  semplificazione  della  modulistica e la riduzione della
documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando  le
norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15
e le  istruzioni  contenute  nella  circolare  del  Ministro  per  la
funzione  pubblica  del  20 dicembre 1988, n. 26779, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;
     b)  l'ampliamento  dell'orario  di  ricevimento,  per  garantire
l'accesso anche nelle ore pomeridiane, laddove gli Enti ne  ravvisino
la necessita', in relazione alle esigenze degli utenti;
     c)  il  collegamento  fra  amministrazioni  e  l'unificazione di
adempimenti che valgono ad agevolare  il  rapporto  con  gli  utenti,
anche attraverso l'istituzione di sportelli polivalenti;
     d)  il  miglioramento  della  logistica  relativamente ai locali
adibiti al ricevimento degli utenti con l'obbiettivo  di  ridurre  al
minimo  l'attesa  ed  i  disagi  ad essa connessi anche abbattendo le
barriere  architettoniche  ed  adottando  idonee  soluzioni  atte   a
facilitare  l'accesso  all'informazione  ed ai pubblici servizi delle
persone non autonome portatrici di handicap;
     e)   una  formazione  professionale  del  personale  addetto  al
ricevimento degli utenti, da attuare attraverso piani di definire  in
sede di negoziazione decentrata, specificamente rivolta ad assicurare
completezze  e  trasparenza  dell'informazione  fornite,  anche   con
l'ausilio di adeguate apparecchiature elettroniche.
   4.   Entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore  del  provvedimento
regionale recettivo del presente accordo ed in prosieguo, con cadenza
annuale,   gli   enti   promuovono   apposite   conferenze   con   le
organizzazioni e confederazioni sindacali di cui all'articolo  2  del
decreto  del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, e con i
rappresentanti delle associazioni a diffusione nazionale maggiormente
rappresentative  degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti
con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti
riscontrati   nell'ottimizzazione  del  processo  di  erogazione  dei
servizi,  allo  scopo  di  consentire  la  promozione   di   adeguate
iniziative   per   la  rimozione  dei  predetti  ostacoli  e  per  il
miglioramento delle relazioni con l'utenza.
 
                              SEZIONE II