Art. 23.
                        Copertura assicurativa
 
   1.  In  attuazione  dell'art.  6  del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, gli Enti sono tenuti  a  stipulare
apposita  polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a
servirsi, in occasione di missioni  o  per  adempimenti  di  servizio
fuori  dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al
tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle  prestazioni  di
servizio.
   2.  La polizza di cui al primo comma e' rivolta alla copertura dei
rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria  di  terzi,  di
danneggiamento  al  mezzo  di  trasporto di proprieta' del dipendente
nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle  persone
di cui sia stato autorizzato il trasporto.
   3.  Le  polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di
proprieta' dell'Amministrazione sono in ogni caso  integrate  con  la
copertura,  nei limiti e con le modalita' di cui ai commi precedenti,
dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla  guida  e
delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
   4.  I  massimali  delle  polizze  di  cui  ai precedenti commi non
possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti  danni,  dalla
legge per l'assicurazione obbligatoria.
   5. Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle
polizze stipulate da terzi responsabili  e  di  quelle  previste  dai
precedenti  commi sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a
titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.