Art. 24.
                         Diritto allo studio
 
   1.  I  permessi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, qualora le  richieste  superino  il
tre   per   cento   delle   unita'   in   servizio   presso  ciascuna
amministrazione all'inizio  dell'anno,  sono  concessi  nel  seguente
ordine:
     a)  ai  dipendenti  che  frequentano  l'ultimo anno del corso di
studi  e,  se  studenti  universitari  o  post-universitari,  abbiano
superato gli esami degli anni precedenti;
     b)  ai  dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso e,
successivamente, quelli che, nell'ordine,  frequentino  gli  anni  ad
esso  anteriori,  escluso  il  primo, ferma restando per gli studenti
universitari e post-universitari la condizione di cui alla precedente
lettera a).
   2.  Nell'ambito  di  ciascuna  delle  fattispecie  di cui al primo
comma, la precedenza e' accordata,  nell'ordine,  ai  dipendenti  che
frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola
media superiore, universitari o post-universitari.
   3.   A  parita'  di  condizioni,  i  permessi  sono  accordati  ai
dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo
stesso  corso  di  studi  e,  in  caso  di ulteriore parita', secondo
l'ordine decrescente di eta'.
   4.  Ulteriori  condizioni  che  di'ano  titolo  a  precedenza sono
definite, ove necessario in sede di contrattazione decentrata.
   5.  Per  la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti, i
dipendenti interessati  debbono  presentare,  prima  dell'inizio  dei
corsi,  il  certificato  di iscrizione e, al termine degli stessi, il
certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.
   6.  Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le
disposizioni di cui all'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.