Art. 25.
    Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
 
   1.  In  attuazione  dell'art.  18 del decreto del Presidente della
Repubblica  23  agosto  1988  n.  395,  allo  scopo  di  favorire  la
riabilitazione  ed  il recupero di dipendenti nei confronti dei quali
sia  stata  attestata  da  una  struttura  sanitaria  pubblica  o  da
strutture  associative  convenzionate  previste dalle leggi regionali
vigenti, la condizione di soggetto ad effetti  di  tossicodipendenza,
alcolismo  cronico  o  grave  debilitazione  psico-fisica  e  che  si
impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di  recupero  e  di
riabilitazione  predisposto  dalle strutture medesime, sono stabilite
le seguenti misure di sostegno secondo le modalita' di esecuzione del
progetto:
     a)  concessione  dell'aspettativa  per  infermita'  per l'intera
durata del ricovero presso strutture specializzate;  per  il  periodo
eccedente  la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera
compete la retribuzione ridotta alla meta' per  l'intera  durata  del
ricovero;
     b)  concessione  di  permessi  giornalieri  orari retribuiti nel
limite massimo di due ore per la durata del progetto;
     c)  riduzione  dell'orario  di  lavoro, con l'applicazione degli
istituti normativi e retributivi previsti per  il  rapporto  a  tempo
parziale, limitatamente alla durata del progetto;
     d)   utilizzazione  del  dipendente  in  mansioni  della  stessa
qualifica  diverse  da  quelle  abituali  quando  tale   misura   sia
individuata  dalla  struttura  sanitaria pubblica come supporto della
terapia in atto.
   2.  I  dipendenti,  i  cui  parenti  entro  il secondo grado o, in
mancanza entro il terzo grado, si trovino nelle  condizioni  previste
dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di
recupero  e  di  riabilitazione,  hanno  diritto   ad   ottenere   la
concessione  dell'aspettativa  per  motivi  di  famiglia per l'intera
durata del progetto medesimo.
   3.  L'Ente  dispone l'accertamento della idoneita' al servizio dei
dipendenti di cui al primo comma qualora i dipendenti medesimi non si
siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.