Art. 3. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1990: (Omissis). 2. Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti a carico dei capitoli di cui al punto a) del precedente comma sono trasferiti a carico dei capitoli di cui al punto c) dello stesso comma. 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con stanziamenti nei relativi bilanci. La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, 26 aprile 1990 MASSI