Art. 3.
 
   1.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede mediante le seguenti variazioni  allo  stato  di  previsione
della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1990:
   (Omissis).
   2.  Gli  impegni  assunti  ed  i  pagamenti  disposti a carico dei
capitoli di cui al punto a) del precedente comma  sono  trasferiti  a
carico dei capitoli di cui al punto c) dello stesso comma.
   3.  Agli  oneri  per  gli  esercizi  successivi  si  provvede  con
stanziamenti nei relativi bilanci.
   La  presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Marche.
    Ancona, 26 aprile 1990
 
                                MASSI