Art. 33. Figure professionali 1. Le figure professionali elencate nella tabella n. 2 allegata al presente accordo, sono ascritte alla qualifica funzionale indicata nella tabella stessa a decorrere dal 1 ottobre 1990. 2. I dipendenti che svolgono le funzioni proprie dei profili dell'area informatica, individuati nella tabella n. 3, nell'ambito della qualifica funzionale posseduta sono inquadrati nei corrispondenti profili della predetta area. Ove manchi tale corrispondenza di qualifica, gli Enti, secondo le norme del proprio ordinamento, possono istituire i posti di organico corrispondenti in relazione alle proprie esigenze funzionali. In sede di prima applicazione i predetti posti sono coperti mediante concorso interno riservato ai dipendenti degli Enti di cui all'art. 1 in possesso dei requisiti prescritti. 3. In attuazione dei comma 1 e 2 gli Enti provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, alle conseguenti operazioni di riduzione e aumento dei corrispondenti posti, rispettivamente nella dotazione organica della qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento.