Art. 33.
                         Figure professionali
 
   1. Le figure professionali elencate nella tabella n. 2 allegata al
presente accordo, sono ascritte alla  qualifica  funzionale  indicata
nella tabella stessa a decorrere dal 1› ottobre 1990.
   2.  I  dipendenti  che  svolgono  le  funzioni proprie dei profili
dell'area informatica, individuati nella tabella  n.  3,  nell'ambito
della    qualifica   funzionale   posseduta   sono   inquadrati   nei
corrispondenti  profili  della  predetta  area.   Ove   manchi   tale
corrispondenza  di  qualifica, gli Enti, secondo le norme del proprio
ordinamento, possono istituire i posti di organico corrispondenti  in
relazione   alle  proprie  esigenze  funzionali.  In  sede  di  prima
applicazione i predetti posti sono coperti mediante concorso  interno
riservato  ai dipendenti degli Enti di cui all'art. 1 in possesso dei
requisiti prescritti.
   3.  In  attuazione  dei comma 1 e 2 gli Enti provvedono, secondo i
rispettivi ordinamenti, alle conseguenti operazioni  di  riduzione  e
aumento  dei  corrispondenti  posti,  rispettivamente nella dotazione
organica della  qualifica  di  provenienza  ed  in  quella  di  nuovo
inquadramento.