Art. 36.
                   Orario di servizio dei dirigenti
 
   1.  L'orario  di  servizio del personale dirigente non puo' essere
inferiore a 36 ore settimanali.
   2.  Il  dirigente  e'  a  disposizione dell'amministrazione, oltre
l'orario  d'obbligo,  per  le   esigenze   connesse   alle   funzioni
affidategli, senza diritto a compensi.