Art. 4.
        Prestazioni indispensabili e contingenti di personale
         per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali
 
   1.  Ai  fini  di  cui  all'articolo  3 saranno individuati, per le
diverse qualifiche e professionalita'  addette  ai  servizi  pubblici
essenziali  indicati  nello stesso articolo 3, appositi contigenti di
personale che devono essere esonerati dallo sciopero  per  garantire,
senza   ricorso   al   lavoro  straordinario,  la  continuita'  delle
prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.
   2.  Entro  30  giorni  dall'entrata  in  vigore  del provvedimento
regionale  recettivo  del  presente  accordo,  con  apposito  accordo
decentrato  - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa
decentrata - sono individuate le professionalita' e le qualifiche  di
personale che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per
la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire  la
continuita'  delle  prestazioni  indispensabili  per  il rispetto dei
valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
   3.  La quantificazione dei contigenti numerici di cui ai commi 1 e
2 e' effettuata in sede di contrattazione decentrata entro 15  giorni
dall'accordo di cui al citato comma 2 e comunque prima dell'inizio di
ogni altra trattativa decentrata. Nelle more della definizione  degli
accordi  di  cui  ai  commi 2 e 3, le parti dichiarano che assicurano
comunque i servizi pubblici essenziali.
   4.  In  conformita'  agli  accordi  di  cui  ai  commi  2  e 3, le
Amministrazioni individuano, in occasione di  ciascuno  sciopero  che
interessi  i  servizi  essenziali di cui all'art. 3, i nominativi dei
dipendenti  in  servizio  presso  le  aree  interessate  tenuti  alle
prestazioni  indispensabili  ed  esonerati  dallo sciopero stesso per
garantire la continuita' delle predette  prestazioni,  comunicando  -
cinque  giorni  prima  della data di effettuazione dello sciopero - i
nominativi inclusi  nei  contingenti,  come  sopra  individuati  alle
organizzazioni   sindacali  locali  ed  ai  singoli  interessati.  Il
lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla
ricezione  della  comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero
chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
   5.  Gli  accordi  decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validita'
per il periodo di vigenza del provvedimento regionale  recettivo  del
presente accordo.