Art. 6.
  Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficenza dei servizi
 
   1.  Il  fondo  di  cui all'art. 5 e' destinato all'eroganzione dei
compensi al personale, secondo le disposizioni del presente  articolo
per   la   realizzazione  di  piani,  progetti  e  altre  iniziative,
individuate con la contrattazione decentrata a livello di Ente  volte
ad  ottenere  il  miglioramento  dell'efficenza  e dell'efficacia dei
servizi istituzionali.
   2.  In  rapporto alle esigenze peculiari di ciascun Ente, il fondo
e' finalizzato:
     a)  in  via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti
la produttivita'. La misura dei compensi e' determinata  in  rapporto
al superamento dei parametri sperimentali di produttivita' di base ed
ai diversi livelli d'incremento degli  stessi,  anche  attraverso  la
valutazione   dell'apporto  individuale,  entrambi  definiti  con  la
negozzazione decentrata a  livello  di  singolo  ente,  attivando  le
risorse  necessarie anche in termini di formazione e di mobilita' per
la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a  tal  fine
si  terra'  conto  delle  disposizioni  dell'art.  12 del decreto del
Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13. Per gli  enti  e
per  i settori di attivita' non regolati da parametri sperimentali di
produttivita', saranno definite  con  la  negozzazione  decentrata  a
livello  di  singolo  ente  le  modalita' per correlare la misura dei
compensi ai risultati  conseguiti  rispetto  agli  obiettivi  fissati
secondo  le  indicazioni di cui all'art. 8 dell'accordo del 28 aprile
1987 per il  personale  di  cui  all'art.  1,  prevedendo  per  altro
possibilita'  di erogazione sulla base di parametri che tengano conto
del  livello  professionale  e  della   valutazione   delle   singole
prestazioni,  escludendo  possibilita'  di  erogazione  generalizzata
collegata esclusivamente alla presenza congiunta o meno al  parametro
retributivo.  La  valutazione  delle  prestazioni  e'  demandata alla
competenza dei responsabili delle strutture dei singoli enti  con  le
modalita' di cui al successivo art. 39;
     b)  a  compensare  le prestazioni di lavoro straordinario che si
rendessero necessarie  per  fronteggiare  particolari  situazioni  di
lavoro, nel limite della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno
precedente;
     c) a remunerare particolari articolazioni dell'orario di lavoro,
dirette anche ad ampliare l'apertura pomeridiana o le fasce orarie di
fruizione  dei  servizi  connesse  alle esigenze degli utenti e degli
uffici;
     d)  all'attribuzione  di compensi per l'esercizio di compiti che
comportano  specifiche  responsabilita',  oneri,  rischi   o   disagi
particolarmente  rilevanti, nonche' alla reperibilita' collegata alla
particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;
     e)  a  corrispondere specifici compensi una tantum ai dipendenti
che abbiano conseguito un  particolare  arricchimento  professionale,
connesso  alla programmazione dell'ente, a seguito del superamento di
appositi corsi di  formazione  di  durata  non  inferiore  a  80  ore
correlati  all'evoluzione  del  sistema organizzativo o tecnologico e
che siano stati conseguentemente  adibiti  ai  compiti  propri  della
specializzazione acquisita.
   3.  Gli  interventi  previsti  nel  precedente  comma  non trovano
applicazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche
dirigenziali.
   4.  I  criteri per l'attuazione, le modalita' e le periodicita' di
erogazione dei compensi ed indennita' di cui al  secondo  comma  sono
definiti  in  sede  di  negoziazione  decentrata a livello di singolo
ente. E' esclusa la possibilita' di erogazione di piu'  indennita'  o
compensi  al  medesimo  titolo.  Restano  confermate  le  misure e le
modalita' di cui  alla  normativa  vigente  alla  data  del  presente
accordo  gli importi unitari relativi agli Istituti finanziari con il
fondo  di  cui  al  precedente  articolo;   possono   essere   invece
rideterminati i limiti individuati previsti per i singoli istituti in
relazione a particolari esigenze  del  servizio,  escluso  il  lavoro
straordinario.
   5.  Ove  non fossero rapportate, nel termine del 30 giugno 1990 di
cui all'art. 5  le  necessarie  modifiche  tecniche  ai  bilanci  dei
singoli   enti  che  consentano  la  realizzazione  delle  condizioni
operative per la erogazione del Fondo di cui al citato art. 5  ovvero
nell'attesa  della  definizione degli accordi previsti dal precedente
comma 4, continuano ad operare le disposizioni vigenti e le  relative
modalita'  di  erogazione  per  gli  istituti  indicati  nel suddetto
articolo,   utilizzando   esclusivamente   le   risorse    economiche
quantificata  secondo  la  normativa  preesistente  e comunque con la
maggiorazione dello 0,65% del monte salari.