Art. 6. Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficenza dei servizi 1. Il fondo di cui all'art. 5 e' destinato all'eroganzione dei compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la contrattazione decentrata a livello di Ente volte ad ottenere il miglioramento dell'efficenza e dell'efficacia dei servizi istituzionali. 2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascun Ente, il fondo e' finalizzato: a) in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la produttivita'. La misura dei compensi e' determinata in rapporto al superamento dei parametri sperimentali di produttivita' di base ed ai diversi livelli d'incremento degli stessi, anche attraverso la valutazione dell'apporto individuale, entrambi definiti con la negozzazione decentrata a livello di singolo ente, attivando le risorse necessarie anche in termini di formazione e di mobilita' per la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal fine si terra' conto delle disposizioni dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13. Per gli enti e per i settori di attivita' non regolati da parametri sperimentali di produttivita', saranno definite con la negozzazione decentrata a livello di singolo ente le modalita' per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati secondo le indicazioni di cui all'art. 8 dell'accordo del 28 aprile 1987 per il personale di cui all'art. 1, prevedendo per altro possibilita' di erogazione sulla base di parametri che tengano conto del livello professionale e della valutazione delle singole prestazioni, escludendo possibilita' di erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla presenza congiunta o meno al parametro retributivo. La valutazione delle prestazioni e' demandata alla competenza dei responsabili delle strutture dei singoli enti con le modalita' di cui al successivo art. 39; b) a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, nel limite della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno precedente; c) a remunerare particolari articolazioni dell'orario di lavoro, dirette anche ad ampliare l'apertura pomeridiana o le fasce orarie di fruizione dei servizi connesse alle esigenze degli utenti e degli uffici; d) all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilita', oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonche' alla reperibilita' collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza; e) a corrispondere specifici compensi una tantum ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale, connesso alla programmazione dell'ente, a seguito del superamento di appositi corsi di formazione di durata non inferiore a 80 ore correlati all'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita. 3. Gli interventi previsti nel precedente comma non trovano applicazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali. 4. I criteri per l'attuazione, le modalita' e le periodicita' di erogazione dei compensi ed indennita' di cui al secondo comma sono definiti in sede di negoziazione decentrata a livello di singolo ente. E' esclusa la possibilita' di erogazione di piu' indennita' o compensi al medesimo titolo. Restano confermate le misure e le modalita' di cui alla normativa vigente alla data del presente accordo gli importi unitari relativi agli Istituti finanziari con il fondo di cui al precedente articolo; possono essere invece rideterminati i limiti individuati previsti per i singoli istituti in relazione a particolari esigenze del servizio, escluso il lavoro straordinario. 5. Ove non fossero rapportate, nel termine del 30 giugno 1990 di cui all'art. 5 le necessarie modifiche tecniche ai bilanci dei singoli enti che consentano la realizzazione delle condizioni operative per la erogazione del Fondo di cui al citato art. 5 ovvero nell'attesa della definizione degli accordi previsti dal precedente comma 4, continuano ad operare le disposizioni vigenti e le relative modalita' di erogazione per gli istituti indicati nel suddetto articolo, utilizzando esclusivamente le risorse economiche quantificata secondo la normativa preesistente e comunque con la maggiorazione dello 0,65% del monte salari.