Art. 7.
                  Esercizio dell'attivita' sindacale
 
   1.  I  dipendenti  degli  enti  di  cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n.  68,  hanno  diritto  di
costituire  organizzazioni  sindacali,  di  aderirvi  e  di  svolgere
attivita' sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.
   2.  I  dirigenti  sindacali  per  l'espletamento del loro mandato,
hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e  di
permessi  orari  nei  limiti  e  secondo le modalita' stabilite negli
articoli seguenti.
   3.  Ai  fini  di  cui  al presente capo sono considerati dirigenti
sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi  rappresentativi
di  cui  all'art.  25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli organi
direttivi  ed  esecutivi  delle  confederazioni   ed   organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Per il loro
riconoscimento gli organismi, le organizzazioni e  le  confederazioni
di  cui  sopra  sono  tenuti a darne regolare e formale comunicazione
all'amministrazione da cui gli interessati dipendono.