Art. 7. Esercizio dell'attivita' sindacale 1. I dipendenti degli enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attivita' sindacale all'interno dei luoghi di lavoro. 2. I dirigenti sindacali per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e secondo le modalita' stabilite negli articoli seguenti. 3. Ai fini di cui al presente capo sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli organi direttivi ed esecutivi delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi, le organizzazioni e le confederazioni di cui sopra sono tenuti a darne regolare e formale comunicazione all'amministrazione da cui gli interessati dipendono.