Art. 8. Diritto di assemblea 1. Nell'ambito della disciplina dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/88 i dipendenti di ciascun Ente e Amministrazione del comparto hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro ad assemblee sindacali in locali concordati con l'amministrazione, nell'unita' amministrativa in cui prestano la loro opera o in altra sede senza oneri a carico dell'Ente, per 12 ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.