Art. 8.
                         Diritto di assemblea
 
   1.  Nell'ambito  della  disciplina  dell'art.  11  del decreto del
Presidente della Repubblica n. 395/88 i dipendenti di ciascun Ente  e
Amministrazione  del  comparto  hanno diritto di partecipare, durante
l'orario di lavoro ad assemblee sindacali in  locali  concordati  con
l'amministrazione, nell'unita' amministrativa in cui prestano la loro
opera o in altra sede senza oneri a  carico  dell'Ente,  per  12  ore
annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.