Art. 9. Aspettative sindacali 1. I dipendenti delle amministrazioni destinatarie del presente accordo che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie confederazioni o organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione o organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata. 2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in rapporto di una unita' per ogni 3.000 dipendenti in attivita' di servizio di ruolo e con rapporto di impiego a tempo indeterminato. Il conteggio per la determinazione delle unita' da collocare in aspettativa e' effettuato globalmente per le amministrazioni comprese nel comparto. Nella prima applicazione il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in n. 1100 unita' fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra. 3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al precedente comma e' rservato per il 90% alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante 10% alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 - serie generale - del 3 aprile 1989 garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al citato decreto ministeriale 30 marzo 1989. 4. Alla ripartizione tra le varie confederazioni ed organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativita' delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1988, n. 395 della circolare-direttiva n. 24518/8.93.5 del 23 ottobre 1983, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate d'intesa: con l'ANCI per il personale dipendente dai Comuni e loro consorzi ed IPAB; con l'UPI per il personale dipendente delle Province; con l'UCEM, per il personale dipendente dalle Comunita' Montane; con l'UNIONCAMERE per quanto riguarda il personale delle Camere di Commercio con la Conferenza dei presidenti delle Regioni per quanto riguarda il personale dipendente dalle Regioni, dagli Enti pubblici non economici ad essi dipendenti, dagli Istituti autonomi per le case popolari e Consorzi per le aree di sviluppo industriale. 5. Al personale degli Enti locali e' riservata una quota del contingente complessivo delle aspettative proporzionale al numero complessivo dei dipendenti di ruolo ed a tempo indeterminato in attivita' di servizio in detti enti distinta per Comuni, Province e Comunita' Montane. Analoga quota proporzionale e' riservata al personale in servizio presso le Camere di Commercio, le Regioni, gli Istituti autonomi delle Case Popolari ed i Consorzi per le aree di sviluppo industriale. 6. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale degli Enti ed Amministrazioni del comparto sono presentate alla Associazione o Unione o Conferenza di cui al comma 4. L'associazione o Unione o Conferenza rispettivamente competenti curano gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali e' emanato dalle Amministrazioni o Enti interessati e protrae i suoi effetti fino alla revoca delle richieste della aspettativa sindacale da parte della rispettiva organizzazione o confederazione che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alla Associazione, unioni o conferenza di cui al comma 4. 7. Eventuali modifiche in forma compensativa alla ripartizione tra gli enti delle aspettative sindacali di cui al comma 5 sono richieste dalla confederazione o organizzazione sindacale interessata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che provvede sentite le associazioni, le unioni e la conferenza di cui al comma 4 interessati anche in ordine alla individuazione degli oneri finanziari da redistribuire. 8. La associazione, le unioni e la conferenza di cui al comma 4 provvedono alla redistribuzione tra tutti gli enti rappresentati degli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo. 9. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse saranno comunicate rispettivamente all'associazione, unioni e conferenza di cui al comma 4 ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per i conseguenziali adempimenti.