Art. 9.
                        Aspettative sindacali
 
   1.  I  dipendenti  delle amministrazioni destinatarie del presente
accordo  che  ricoprono  cariche  statutarie  in  seno  alle  proprie
confederazioni  o  organizzazioni  sindacali  a  carattere  nazionale
maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi
sindacali,   a   domanda   da   presentare   tramite   la  competente
confederazione o organizzazione  sindacale  nazionale,  in  relazione
alla quota a ciascuna di esse assegnata.
   2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa e'
fissato in rapporto di  una  unita'  per  ogni  3.000  dipendenti  in
attivita'  di  servizio  di  ruolo  e con rapporto di impiego a tempo
indeterminato. Il conteggio per la  determinazione  delle  unita'  da
collocare   in   aspettativa   e'   effettuato   globalmente  per  le
amministrazioni comprese nel comparto. Nella  prima  applicazione  il
numero  dei  dipendenti  da collocare in aspettativa e' fissato in n.
1100 unita' fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra.
   3.  Il  numero  complessivo delle aspettative di cui al precedente
comma  e'  rservato  per  il  90%   alle   organizzazioni   sindacali
maggiormente  rappresentative nel comparto e per il restante 10% alle
confederazioni  sindacali  maggiormente   rappresentative   su   base
nazionale  di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 30
marzo 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 - serie generale
-  del  3 aprile 1989 garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima
percentuale, una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui
al citato decreto ministeriale 30 marzo 1989.
   4. Alla ripartizione tra le varie confederazioni ed organizzazioni
sindacali,  in  relazione  alla  rappresentativita'  delle  medesime,
accertata  ai  sensi  dell'art.  8  del  decreto del Presidente della
Repubblica del 23 agosto 1988, n. 395  della  circolare-direttiva  n.
24518/8.93.5  del 23 ottobre 1983, provvede, entro il primo trimestre
di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del
sopra  citato  decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - dipartimento  della  funzione  pubblica,
sentite  le  confederazioni  ed  organizzazioni sindacali interessate
d'intesa: con l'ANCI per il personale dipendente dai  Comuni  e  loro
consorzi  ed  IPAB;  con  l'UPI  per  il  personale  dipendente delle
Province; con l'UCEM, per il  personale  dipendente  dalle  Comunita'
Montane;  con  l'UNIONCAMERE  per  quanto riguarda il personale delle
Camere di Commercio con la Conferenza dei  presidenti  delle  Regioni
per quanto riguarda il personale dipendente dalle Regioni, dagli Enti
pubblici non economici ad essi dipendenti,  dagli  Istituti  autonomi
per  le case popolari e Consorzi per le aree di sviluppo industriale.
   5.  Al  personale  degli  Enti  locali  e' riservata una quota del
contingente complessivo delle  aspettative  proporzionale  al  numero
complessivo  dei  dipendenti  di  ruolo  ed  a tempo indeterminato in
attivita' di servizio in detti enti distinta per Comuni,  Province  e
Comunita'  Montane.  Analoga  quota  proporzionale  e'  riservata  al
personale in servizio presso le Camere di Commercio, le Regioni,  gli
Istituti  autonomi  delle  Case Popolari ed i Consorzi per le aree di
sviluppo industriale.
   6.  Le  domande  di  collocamento  in  aspettativa  sindacale  del
personale degli Enti ed Amministrazioni del comparto sono  presentate
alla   Associazione  o  Unione  o  Conferenza  di  cui  al  comma  4.
L'associazione  o  Unione  o  Conferenza  rispettivamente  competenti
curano  gli  adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso
della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della
Funzione  Pubblica  in  ordine  al rispetto dei contingenti di cui al
presente articolo. Il provvedimento di  collocamento  in  aspettativa
per   motivi  sindacali  e'  emanato  dalle  Amministrazioni  o  Enti
interessati e protrae i suoi effetti fino alla revoca delle richieste
della  aspettativa sindacale da parte della rispettiva organizzazione
o confederazione che va comunicata alla Presidenza del Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alla Associazione,
unioni o conferenza di cui al comma 4.
   7. Eventuali modifiche in forma compensativa alla ripartizione tra
gli enti delle aspettative sindacali di cui al comma 5 sono richieste
dalla  confederazione  o  organizzazione  sindacale  interessata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica,  che  provvede  sentite  le  associazioni,  le  unioni e la
conferenza di cui  al  comma  4  interessati  anche  in  ordine  alla
individuazione degli oneri finanziari da redistribuire.
   8.  La  associazione,  le unioni e la conferenza di cui al comma 4
provvedono alla redistribuzione  tra  tutti  gli  enti  rappresentati
degli  oneri  finanziari  conseguenti  all'applicazione  del presente
articolo.
   9.  Diverse  intese  intervenute  tra  le organizzazioni sindacali
sulla ripartizione delle aspettative  sindacali,  fermo  restando  il
numero  complessivo  delle  stesse saranno comunicate rispettivamente
all'associazione, unioni e conferenza di  cui  al  comma  4  ed  alla
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica per i conseguenziali adempimenti.