Art. 12. Attribuzioni dei coordinatori di area 1. Fermo restando quanto disposto dai successivi articoli 26 e seguenti, spetta a ciascun coordinatore di area in relazione all'ambito di competenza: a) partecipare alla formazione degli indirizzi programmatici, curare l'elaborazione dei programmi e piani regionali e delle iniziative legislative e normative, la valutazione di progetti di investimento e il controllo di gestione, assicurare la coerenza dell'azione amministrativa dei servizi dell'area con gli indirizzi e i programmi approvati, collaborare allo sviluppo e all'aggiornamento del sistema informativo regionale, predisporre gli elementi per la formazione del bilancio preventivo e delle proposte di variazione, nonche' del rendiconto generale; b) curare il coordinamento organizzativo e funzionale fra i servizi dell'area ed in particolare promuovere a tal fine riunioni periodiche fra i dirigenti di questi, impartire le direttive necessarie verificare i risultati conseguiti, risolvere gli eventuali conflitti di competenza tra servizi dell'area, curare il coordinamento dei rapporti dell'area con le altre aree di coordinamento funzionale o intersettoriale; c) adottare in caso di inadeguata operativita' dei servizi, sentiti i dirigenti interessati, le misure organizzative, anche di carattere sostitutivo che non siano riservati ad organi regionali e strutture all'uopo preposte, volte a rimuovere le disfunzioni riscontrate e promuovere, in collaborazione con il dirigente del servizio organizzazione, le modifiche delle strutture ritenute opportune. 3. Per coadiuvare il coordinatore di area nell'elaborazione dei programmi e piani regionali, e nello svolgimento degli altri compiti di cui alla lettera a), comma 1, la giunta regionale conferisce un incarico di funzione, con le modalita' previste dall'articolo 15, ad un dirigente della 2aqualifica funzionale dirigenziale non preposto ad un servizio. 4. in ciascuna area di coordinamento e' istituito un ufficio, alle dirette dipendenze del coordinatore, per lo svolgimento degli adempimenti di cui agli articoli 89, 90 99, 100 quarto comma e 101 terzo comma della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25. L'ufficio provvede inoltre alla formazione dei rendiconti trimestrali delle somme pagate, alla stima dei residui passivi presunti, al visto per il riscontro contabile e di legalita' sui mandati di pagamento e sugli ordini di accreditamento di cui all'articolo 92 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25.