Art. 12.
                Attribuzioni dei coordinatori di area
 
   1.  Fermo  restando  quanto  disposto dai successivi articoli 26 e
seguenti,  spetta  a  ciascun  coordinatore  di  area  in   relazione
all'ambito di competenza:
     a)  partecipare  alla  formazione degli indirizzi programmatici,
curare  l'elaborazione  dei  programmi  e  piani  regionali  e  delle
iniziative  legislative  e  normative,  la valutazione di progetti di
investimento e il  controllo  di  gestione,  assicurare  la  coerenza
dell'azione  amministrativa dei servizi dell'area con gli indirizzi e
i programmi approvati, collaborare allo sviluppo e  all'aggiornamento
del  sistema  informativo  regionale, predisporre gli elementi per la
formazione del bilancio preventivo e delle  proposte  di  variazione,
nonche' del rendiconto generale;
     b)  curare  il  coordinamento  organizzativo  e funzionale fra i
servizi dell'area ed in particolare promuovere a  tal  fine  riunioni
periodiche   fra  i  dirigenti  di  questi,  impartire  le  direttive
necessarie verificare i risultati conseguiti, risolvere gli eventuali
conflitti   di   competenza   tra   servizi   dell'area,   curare  il
coordinamento  dei  rapporti  dell'area  con   le   altre   aree   di
coordinamento funzionale o intersettoriale;
     c)  adottare  in  caso  di  inadeguata operativita' dei servizi,
sentiti i dirigenti interessati, le misure  organizzative,  anche  di
carattere  sostitutivo  che non siano riservati ad organi regionali e
strutture  all'uopo  preposte,  volte  a  rimuovere  le   disfunzioni
riscontrate  e  promuovere,  in  collaborazione  con il dirigente del
servizio  organizzazione,  le  modifiche  delle  strutture   ritenute
opportune.
   3.  Per  coadiuvare  il coordinatore di area nell'elaborazione dei
programmi e piani regionali, e nello svolgimento degli altri  compiti
di  cui  alla  lettera a), comma 1, la giunta regionale conferisce un
incarico di funzione, con le modalita' previste dall'articolo 15,  ad
un  dirigente  della 2aqualifica funzionale dirigenziale non preposto
ad un servizio.
   4. in ciascuna area di coordinamento e' istituito un ufficio, alle
dirette  dipendenze  del  coordinatore,  per  lo  svolgimento   degli
adempimenti  di  cui  agli articoli 89, 90 99, 100 quarto comma e 101
terzo comma della legge regionale 30 aprile 1980,  n.  25.  L'ufficio
provvede  inoltre  alla  formazione  dei rendiconti trimestrali delle
somme pagate, alla stima dei residui passivi presunti, al  visto  per
il  riscontro  contabile  e  di  legalita' sui mandati di pagamento e
sugli ordini di accreditamento di cui  all'articolo  92  della  legge
regionale 30 aprile 1980, n. 25.