Art. 13. Preposizione agli uffici 1. A ciascun ufficio e' preposto un dipendente regionale in possesso della 1a qualifica dirigenziale o che sia assunto ai sensi del comma 6 dell'articolo 38 della legge regionale 4 novembre 1988, n. 42. 2. L'incarico di dirigente d'ufficio e' conferito dalla giunta regionale su proposta del dirigente del servizio interessato. L'incarico ha la durara di un quinquennio ed e' rinnovabile previa verifica da parte del dirigente di servizio competente dell'operato complessivo del dirigente di ufficio nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 14.