Art. 13.
                       Preposizione agli uffici
 
   1.  A  ciascun  ufficio  e'  preposto  un  dipendente regionale in
possesso della 1a qualifica dirigenziale o che sia assunto  ai  sensi
del  comma  6 dell'articolo 38 della legge regionale 4 novembre 1988,
n. 42.
   2.  L'incarico  di  dirigente  d'ufficio e' conferito dalla giunta
regionale  su  proposta  del  dirigente  del  servizio   interessato.
L'incarico  ha  la  durara di un quinquennio ed e' rinnovabile previa
verifica da parte del dirigente di servizio  competente  dell'operato
complessivo   del   dirigente   di   ufficio   nell'esercizio   delle
attribuzioni di cui all'articolo 14.