Art. 14.
                Attribuzioni dei dirigenti di ufficio
 
   1.  I  responsabili  degli  uffici rispondono dell'esercizio delle
loro  funzioni  al  dirigente  del  servizio  nell'ambito  del  quale
operano.
   2. I responsabili degli uffici:
     a) dirigono l'attivita' dell'ufficio loro affidato in attuazione
dei programmi regionali e dei piani di lavoro del servizio;
     b)  collaborano con il dirigente del servizio, in relazione alle
attribuzioni  dell'ufficio,  nella  predisposizione   dei   contenuti
tecnico-amministrativi di iniziative legislative e normative, e degli
elementi per la  formazione  del  bilancio  preventivo  e  delle  sue
variazioni,  e del rendiconto generale, nonche' nella predisposizione
degli atti amministrativi e dei contratti;
     c)   indirizzano   l'attivita'   degli   addetti  all'ufficio  e
promuovono la necessaria collegialita' nell'impostazione dei piani di
lavoro dell'ufficio stesso;
     d) curano, nell'ambito dei suddetti piani, l'organizzazione e la
ripartizione del lavoro;
     e)  vigilano  sullo  svolgimento delle prestazioni degli addetti
all'ufficio  e  sull'osservanza  dei  relativi   doveri,   formulando
proposte   al  responsabile  del  servizio  per  gli  adempimenti  di
competenza ai sensi della lettera d) del precedente articolo 10.