Art. 14. Attribuzioni dei dirigenti di ufficio 1. I responsabili degli uffici rispondono dell'esercizio delle loro funzioni al dirigente del servizio nell'ambito del quale operano. 2. I responsabili degli uffici: a) dirigono l'attivita' dell'ufficio loro affidato in attuazione dei programmi regionali e dei piani di lavoro del servizio; b) collaborano con il dirigente del servizio, in relazione alle attribuzioni dell'ufficio, nella predisposizione dei contenuti tecnico-amministrativi di iniziative legislative e normative, e degli elementi per la formazione del bilancio preventivo e delle sue variazioni, e del rendiconto generale, nonche' nella predisposizione degli atti amministrativi e dei contratti; c) indirizzano l'attivita' degli addetti all'ufficio e promuovono la necessaria collegialita' nell'impostazione dei piani di lavoro dell'ufficio stesso; d) curano, nell'ambito dei suddetti piani, l'organizzazione e la ripartizione del lavoro; e) vigilano sullo svolgimento delle prestazioni degli addetti all'ufficio e sull'osservanza dei relativi doveri, formulando proposte al responsabile del servizio per gli adempimenti di competenza ai sensi della lettera d) del precedente articolo 10.