Art. 15.
                        Incarichi di funzione
 
   1.   Salvo   quanto   previsto   all'articolo   12,  al  personale
appartenente alle qualifiche dirigenziali possono essere  attribuiti,
con  deliberazione  della  giunta regionale, incarichi concernenti la
gestione di progetti speciali  individuati  con  deliberazione  della
giunta regionale.
   2.  Possono  altresi'  essere  attribuiti, con deliberazione della
giunta  regionale  incarichi   concernenti   l'attivita'   ispettiva,
l'effettuazione  di  studi,  ricerche  ed  elaborazioni  complesse di
carattere   giuridico,   amministrativo,   economico,    sociale    e
tecnico-scientifico.
   3.  Con  i  provvedimenti  di  conferimento  degli  incarichi sono
individuati:
     a)  il  componente  della giunta regionale al quale il dirigente
risponde   del   conseguimento   degli    obiettivi    assegnati    e
dell'espletamento delle funzioni relative;
     b)  i  collegamenti funzionali che devono intercorrere con altri
dirigenti di servizio e di ufficio;
     c) la durata dell'incarico;
     d)  la  struttura  di  cui  puo'  avvalersi ed il contingente di
personale assegnato.
   4.  per  le stesse finalita' possono essere costituite commissioni
composte da dirigenti appartenenti alla  prima  e  seconda  qualifica
funzionale dirigenziale.