Art. 15. Incarichi di funzione 1. Salvo quanto previsto all'articolo 12, al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali possono essere attribuiti, con deliberazione della giunta regionale, incarichi concernenti la gestione di progetti speciali individuati con deliberazione della giunta regionale. 2. Possono altresi' essere attribuiti, con deliberazione della giunta regionale incarichi concernenti l'attivita' ispettiva, l'effettuazione di studi, ricerche ed elaborazioni complesse di carattere giuridico, amministrativo, economico, sociale e tecnico-scientifico. 3. Con i provvedimenti di conferimento degli incarichi sono individuati: a) il componente della giunta regionale al quale il dirigente risponde del conseguimento degli obiettivi assegnati e dell'espletamento delle funzioni relative; b) i collegamenti funzionali che devono intercorrere con altri dirigenti di servizio e di ufficio; c) la durata dell'incarico; d) la struttura di cui puo' avvalersi ed il contingente di personale assegnato. 4. per le stesse finalita' possono essere costituite commissioni composte da dirigenti appartenenti alla prima e seconda qualifica funzionale dirigenziale.