Art. 16. Unita' operative organiche 1. All'interno dei servizi e degli uffici possono essere istituite unita' operative organiche con le modalita' di cui ai successivi commi, quando cio' sia richiesto da una o piu' esigenze tra quelle di seguito indicate: a) particolare natura dei compiti da svolgere; b) documentati motivi d'urgenza per l'espletamento di compiti determinati; c) particolari procedure operative che richiedano esecuzione con scadenza prefissata; d) attivita' che necessitino per il loro espletamento di continuo coordinamento ed integrazione. 2. Le unita' operative organiche sono istituite con deliberazione della giunta regionale, su proposta motivata del dirigente del servizio che, a tal fine, acquisisce il parere del responsabile dell'ufficio all'interno del quale l'unita' e' eventualmente ricompresa. 3. Il provvedimento di istituzione delle unita' operative organiche determina altresi' se trattasi di unita' con carattere permanente o temporaneo. In caso di unita' a carattere temporaneo, la deliberazione fissa il termine, alla scadenza del quale l'unita' e' da ritenersi automaticamente soppressa. 4. La responsabilita' dell'unita' operativa organica e' attribuita con deliberazione della giunta regionale al personale regionale appartenente all'ottava qualifica funzionale, sentito il dirigente del servizio. L'assegnazione del restante personale all'unita' operativa organica e' disposta dal dirigente del servizio competente, sentiti i responsabili degli uffici interessati. 5. L'attribuzione della responsabilita' di unita' operativa organica puo' essere revocata con le stesse modalita' previste per la nomina. 6. Il numero complessivo dele unita' operative organiche non puo' essere superiore al sessanta per cento dell'organico dell'ottava qualifica funzionale. 7. I responsabil delle unita' operative organiche rispondono della loro attivita' ai dirigenti delle strutture in cui l'unita' e' istituita.