Art. 16.
                      Unita' operative organiche
 
   1. All'interno dei servizi e degli uffici possono essere istituite
unita' operative organiche con le  modalita'  di  cui  ai  successivi
commi, quando cio' sia richiesto da una o piu' esigenze tra quelle di
seguito indicate:
     a) particolare natura dei compiti da svolgere;
     b)  documentati  motivi  d'urgenza per l'espletamento di compiti
determinati;
     c) particolari procedure operative che richiedano esecuzione con
scadenza prefissata;
     d)  attivita'  che  necessitino  per  il  loro  espletamento  di
continuo coordinamento ed integrazione.
   2.  Le unita' operative organiche sono istituite con deliberazione
della giunta  regionale,  su  proposta  motivata  del  dirigente  del
servizio  che,  a  tal  fine,  acquisisce  il parere del responsabile
dell'ufficio  all'interno  del  quale   l'unita'   e'   eventualmente
ricompresa.
   3.   Il   provvedimento  di  istituzione  delle  unita'  operative
organiche determina altresi' se  trattasi  di  unita'  con  carattere
permanente o temporaneo. In caso di unita' a carattere temporaneo, la
deliberazione fissa il termine, alla scadenza del quale  l'unita'  e'
da ritenersi automaticamente soppressa.
   4. La responsabilita' dell'unita' operativa organica e' attribuita
con deliberazione  della  giunta  regionale  al  personale  regionale
appartenente  all'ottava  qualifica  funzionale, sentito il dirigente
del  servizio.  L'assegnazione  del  restante  personale   all'unita'
operativa organica e' disposta dal dirigente del servizio competente,
sentiti i responsabili degli uffici interessati.
   5.   L'attribuzione  della  responsabilita'  di  unita'  operativa
organica puo' essere revocata con le stesse modalita' previste per la
nomina.
   6.  Il numero complessivo dele unita' operative organiche non puo'
essere superiore al  sessanta  per  cento  dell'organico  dell'ottava
qualifica funzionale.
   7. I responsabil delle unita' operative organiche rispondono della
loro attivita' ai  dirigenti  delle  strutture  in  cui  l'unita'  e'
istituita.