Art. 20. Gruppi di lavoro 1. Anche al di fuori delle ipotesi specificamente previste nella presente legge, la giunta regionale, su proposta del presidente della giunta o del coordinamento di area o del dirigente di servizio competente, puo' costituire gruppi di lavoro per la trattazione di problemi, l'elaborazione di progetti o l'attuazione di interventi che interessino rispettivamente piu' aree o piu' servizi della stessa area o piu' uffici dello stesso servizio. 2. In tal caso l'atto costitutivo del gruppo individua altresi' il funzionario responsabile del gruppo medesimo. A questi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul responsabile del procedimento.