Art. 20.
                           Gruppi di lavoro
 
   1.  Anche  al di fuori delle ipotesi specificamente previste nella
presente legge, la giunta regionale, su proposta del presidente della
giunta  o  del  coordinamento  di  area  o  del dirigente di servizio
competente, puo' costituire gruppi di lavoro per  la  trattazione  di
problemi, l'elaborazione di progetti o l'attuazione di interventi che
interessino rispettivamente piu' aree o  piu'  servizi  della  stessa
area o piu' uffici dello stesso servizio.
   2. In tal caso l'atto costitutivo del gruppo individua altresi' il
funzionario responsabile del gruppo medesimo. A questi si  applicano,
in   quanto   compatibili,   le  disposizioni  sul  responsabile  del
procedimento.