Art. 21. Comitato di coordinamento 1. Per la valutazione sull'andamento dei servizi e l'elaborazione di indrizzi operativi comuni da sottoporre all'approvazione della giunta regionale, e' istituito il comitato di coordinamento formato dai coordinatori d'area. Del comitato fa altresi' parte il dirigente del servizio organizzazione, anche se non preposto alla relativa area di coordinamento. Il comitato e' convocato dal coordinatore della programmazione che lo presiede. 2. Il comitato deve essere preventivamente sentito dalla giunta regionale sui provvedimenti di interesse generale concernenti l'organizzazione amministrativa della Regione e in particolare l'impiego delle risorse strumentali, l'articolazione degli organici per singoli servizi, l'individuazione complessiva dei posti da mettere a concorso in ciascun anno, l'articolazione in profili professionali delle qualifiche funzionali, la istituzione, modificazione e soppressione di uffici e unita' operative organiche. 3. La risoluzione dei conflitti di competenza fra unita' organizzative appartenenti ad aree di coordinamento diverse spetta alla giunta regionale, sentito il comitato di coordinamento.