Art. 21.
                      Comitato di coordinamento
 
   1.  Per la valutazione sull'andamento dei servizi e l'elaborazione
di indrizzi operativi comuni  da  sottoporre  all'approvazione  della
giunta  regionale,  e' istituito il comitato di coordinamento formato
dai coordinatori d'area. Del comitato fa altresi' parte il  dirigente
del servizio organizzazione, anche se non preposto alla relativa area
di coordinamento. Il comitato e'  convocato  dal  coordinatore  della
programmazione che lo presiede.
   2.  Il  comitato  deve essere preventivamente sentito dalla giunta
regionale  sui  provvedimenti  di  interesse   generale   concernenti
l'organizzazione   amministrativa  della  Regione  e  in  particolare
l'impiego delle risorse strumentali, l'articolazione  degli  organici
per  singoli  servizi,  l'individuazione  complessiva  dei  posti  da
mettere a  concorso  in  ciascun  anno,  l'articolazione  in  profili
professionali    delle   qualifiche   funzionali,   la   istituzione,
modificazione e soppressione di uffici e unita' operative  organiche.
   3.   La   risoluzione  dei  conflitti  di  competenza  fra  unita'
organizzative appartenenti ad aree di  coordinamento  diverse  spetta
alla giunta regionale, sentito il comitato di coordinamento.