Art. 24. Capo di gabinetto e personale addetto al gabinetto del presidente 1. Il capo di gabinetto del presidente puo' essere individuato anche tra persone estranee all'amministrazione regionale; il relativo incarico e' conferito dalla giunta regionale su proposta del presidente e cessa contestualmente alla cessazione dell'ufficio del presidente che lo ha proposto. 2. Le attribuzioni e le competenze del capo di gabinetto sono specificate nell'allegato A della presente legge. 3. Al gabinetto del presidente sono addetti tre unita' di personale delle quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza in almeno uno dei seguenti settori: giuridico, economico, culturale, dell'informazione. Gli incaricati rispondono del loro operato al presidente della giunta regionale. 4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti a persone estranee all'amministrazione regionale con decreto del presidente della giunta regionale. Gli incarichi non possono superare l'anno finanziario, possono essere rinnovati e cessano, comunque, contestualmente alla cessazione dell'ufficio del presidente che li ha conferiti. 5. Al personale di cui al comma 3 spetta il compenso annuo, omncomprensivo, pari allo stipendio iniziale previsto per la prima qualifica funzionale dirigenziale.