Art. 24.
                          Capo di gabinetto
           e personale addetto al gabinetto del presidente
 
   1.  Il  capo  di  gabinetto del presidente puo' essere individuato
anche tra persone estranee all'amministrazione regionale; il relativo
incarico   e'  conferito  dalla  giunta  regionale  su  proposta  del
presidente e cessa contestualmente alla cessazione  dell'ufficio  del
presidente che lo ha proposto.
   2.  Le  attribuzioni  e  le  competenze del capo di gabinetto sono
specificate nell'allegato A della presente legge.
   3.  Al  gabinetto  del  presidente  sono  addetti  tre  unita'  di
personale delle quali  sia  notoriamente  riconosciuta  la  specifica
competenza  in almeno uno dei seguenti settori: giuridico, economico,
culturale, dell'informazione.  Gli  incaricati  rispondono  del  loro
operato al presidente della giunta regionale.
   4.  Gli  incarichi  di  cui  al  comma  3 sono conferiti a persone
estranee all'amministrazione regionale  con  decreto  del  presidente
della  giunta  regionale.  Gli  incarichi non possono superare l'anno
finanziario,  possono   essere   rinnovati   e   cessano,   comunque,
contestualmente alla cessazione dell'ufficio del presidente che li ha
conferiti.
   5.  Al  personale  di  cui  al  comma  3 spetta il compenso annuo,
omncomprensivo, pari allo stipendio iniziale previsto  per  la  prima
qualifica funzionale dirigenziale.