Art. 25.
                        Segreterie particolari
 
   1.  Per l'espletamento delle attivita' di collaborazione personale
al presidente, al vice presidente della giunta e agli assessori  sono
istituite le segreterie i cui organici non possono eccedere:
     a) quattro unita', per il presidente della giunta regionale;
     b) tre unita', per il vicepresidente e gli assessori.
   Le  predette segreterie, nello svolgimento dei propri compiti, non
possono interferire nell'azione  degli  uffici,  ne'  sostituirsi  ad
essi.
   2.  La  giunta regionale provvede, su proposta del presidente, del
vice presidente e degli assessori, alla determinazione degli organici
e   alla   nomina   dei   rispettivi  responsabili  delle  segreterie
particolari e del personale addetto.
   3.  I  responsabili  delle  segreterie  particolari possono essere
nominati  dalla  giunta  regionale  anche  fra  le  persone  estranee
all'amministrazione;  il  trattamento  economico  e'  pari  a  quello
iniziale previsto per la 8a qualifica funzionale.
   4.   Qualora  le  funzioni  di  responsabilita'  delle  segreterie
particolari  vengano  attribuite  a  dipendenti  della  Regione,   ai
medesimi  spetta  un  assegno, per la durata dell'incarico, pari alla
differenza tra il  trattamento  economico  iniziale  della  qualifica
rivestita e quello iniziale della qualifica funzionale immediatamente
superiore.  I  dipendenti   regionali   assegnati   alle   segreterie
particolari  debbono  essere  in possesso di qualifica funzionale non
superiore all'ottava.
   5.  Alle  segreterie  possono  essere  assegnati  dipendenti dello
Stato, degli enti locali o di altri enti  pubblici  in  posizione  di
comando.
   6.   Gli   incarichi   di   cui   al   presente  articolo  cessano
contestualmente alla cessazione dall'ufficio  del  presidente  o  dei
singoli componenti della giunta regionale che li hanno proposti.