Art. 25. Segreterie particolari 1. Per l'espletamento delle attivita' di collaborazione personale al presidente, al vice presidente della giunta e agli assessori sono istituite le segreterie i cui organici non possono eccedere: a) quattro unita', per il presidente della giunta regionale; b) tre unita', per il vicepresidente e gli assessori. Le predette segreterie, nello svolgimento dei propri compiti, non possono interferire nell'azione degli uffici, ne' sostituirsi ad essi. 2. La giunta regionale provvede, su proposta del presidente, del vice presidente e degli assessori, alla determinazione degli organici e alla nomina dei rispettivi responsabili delle segreterie particolari e del personale addetto. 3. I responsabili delle segreterie particolari possono essere nominati dalla giunta regionale anche fra le persone estranee all'amministrazione; il trattamento economico e' pari a quello iniziale previsto per la 8a qualifica funzionale. 4. Qualora le funzioni di responsabilita' delle segreterie particolari vengano attribuite a dipendenti della Regione, ai medesimi spetta un assegno, per la durata dell'incarico, pari alla differenza tra il trattamento economico iniziale della qualifica rivestita e quello iniziale della qualifica funzionale immediatamente superiore. I dipendenti regionali assegnati alle segreterie particolari debbono essere in possesso di qualifica funzionale non superiore all'ottava. 5. Alle segreterie possono essere assegnati dipendenti dello Stato, degli enti locali o di altri enti pubblici in posizione di comando. 6. Gli incarichi di cui al presente articolo cessano contestualmente alla cessazione dall'ufficio del presidente o dei singoli componenti della giunta regionale che li hanno proposti.