Art. 28. Nucleo di valutazione progetti 1. Per coadiuvare il coordinatore della programmazione e i coordinatori di area secondo le rispettive competenze nella valutazione economica e di fattibilita' dei progetti di investimento, nell'ambito degli indirizzi ed obiettivi della programmazione regionale e di settore, e' istituito presso il servizio valutazione progetti un nucleo valutazione progetti costituito con delibera della giunta regionale e composto da non piu' di dieci esperti di analisi e valutazione economica scelti fra il personale regionale e, in mancanza, fra estranei all'amministrazione regionale. 2. Il nucleo di valutazione provvede, sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti dai competenti organi regionali, alla istruttoria tecnico-economica, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici, dei piani e progetti di investimento della Regione, degli enti e aziende dipendenti o da finanziarsi dalla Regione, individuando il grado di rispondenza dei singoli progetti ai predetti indirizzi e criteri e determinando altresi' le graduatorie al fine del finanziamento. 3. Il nucleo opera sia unitariamente sia per gruppi di lavoro che collaborano in particolare con i coordinatori di area intersettoriali. 4. Ai componenti del nucleo non dipendenti regionali si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 23.