Art. 28.
                    Nucleo di valutazione progetti
 
   1.  Per  coadiuvare  il  coordinatore  della  programmazione  e  i
coordinatori  di  area  secondo  le   rispettive   competenze   nella
valutazione economica e di fattibilita' dei progetti di investimento,
nell'ambito  degli  indirizzi  ed  obiettivi   della   programmazione
regionale  e  di settore, e' istituito presso il servizio valutazione
progetti un nucleo valutazione progetti costituito con delibera della
giunta regionale e composto da non piu' di dieci esperti di analisi e
valutazione  economica  scelti  fra  il  personale  regionale  e,  in
mancanza, fra estranei all'amministrazione regionale.
   2. Il nucleo di valutazione provvede, sulla base degli indirizzi e
dei  criteri  stabiliti  dai  competenti   organi   regionali,   alla
istruttoria    tecnico-economica,   con   specifico   riguardo   alla
valutazione dei costi  e  dei  benefici,  dei  piani  e  progetti  di
investimento  della  Regione,  degli  enti  e aziende dipendenti o da
finanziarsi dalla Regione, individuando il grado di  rispondenza  dei
singoli  progetti  ai  predetti  indirizzi  e  criteri e determinando
altresi' le graduatorie al fine del finanziamento.
   3.  Il nucleo opera sia unitariamente sia per gruppi di lavoro che
collaborano   in   particolare   con   i   coordinatori    di    area
intersettoriali.
   4.  Ai componenti del nucleo non dipendenti regionali si applicano
le disposizioni di cui al precedente art. 23.