Art. 30.
           Comitato tecnico consultivo per la legislazione
 
   1.  Per  coadiuvare  la  giunta  regionale  ed il presidente nella
elaborazione delle iniziative legislative e normative di competenza e
nell'esame   e   nella   valutazione   delle   questioni  di  rilievo
istituzionale, nonche' nella  verifica  di  fattibilita'  degli  atti
legislativi proposti da effettuarsi in collaborazione con il servizio
organizzazione, e' istituito presso il servizio legislativo e  affari
istituzionali il comitato tecnico-consultivo per la legislazione.
   2.   Il   comitato   e'  presieduto  dal  dirigente  del  servizio
legislativo e affari istituzionali ed e' composto da non piu' di  sei
esperti  estranei  all'amministrazione regionale, nominati all'inizio
di ogni legislatura con delibera della giunta regionale,  sentita  la
commissione   consiliare   competente   e   scelti   tra  specialisti
qualificati in discipline giuridiche di interesse regionale.
   3. Si applicano altresi' le disposizioni di cui al precedente art.
23.