Art. 30. Comitato tecnico consultivo per la legislazione 1. Per coadiuvare la giunta regionale ed il presidente nella elaborazione delle iniziative legislative e normative di competenza e nell'esame e nella valutazione delle questioni di rilievo istituzionale, nonche' nella verifica di fattibilita' degli atti legislativi proposti da effettuarsi in collaborazione con il servizio organizzazione, e' istituito presso il servizio legislativo e affari istituzionali il comitato tecnico-consultivo per la legislazione. 2. Il comitato e' presieduto dal dirigente del servizio legislativo e affari istituzionali ed e' composto da non piu' di sei esperti estranei all'amministrazione regionale, nominati all'inizio di ogni legislatura con delibera della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e scelti tra specialisti qualificati in discipline giuridiche di interesse regionale. 3. Si applicano altresi' le disposizioni di cui al precedente art. 23.