Art. 31. Centro regionale per i beni culturali 1. Il centro regionale per i beni culturali, istituito con legge regionale 30 novembre 1974, n. 53, e' equiparato ad un servizio della giunta regionale ferma restando l'autonomia organizzativa e gestionale riconosciuta dalle leggi regionali che ne disciplinano i compiti e il funzionamento. 2. L'articolazione interna delle strutture e l'organico del centro possono essere rideterminati con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta, anche in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 25 gennaio 1983, n. 6, e nei limiti generali dell'organico di cui al comma 1 del precedente art. 8. 3. La giunta regionale regola i rapporti tra il centro regionale per i beni culturali e le altre strutture organizzative della Regione. Art 32. Atti della dirigenza 1. Entro il 31 dicembre 1990 la giunta regionale presenta al consiglio una proposta di legge che individui gli atti, diversi da quelli di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 10, che sono assunti dai dirigenti nell'ambito delle competenze di ciascun servizio. 2. In attesa dell'entrata in vigore della legge di cui al comma 1, compete al dirigente del servizio personale l'emanazione dei provvedimenti di: a) ammissione ed esclusione dei candidati nei concorsi; b) liquidazione delle indennita' di missione, trasferimento e prima sistemazione; c) liquidazione dei compensi per lavoro straordinario; d) liquidazione dei compensi incentivanti; e) concessione dei congedi straordinari di cui all'art. 24 della legge regionale 31 ottobre 1984, n. 31 e successive modificazioni; f) liquidazione dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese previsti dalla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni; g) liquidazione delle indennita' e dei rimborsi spese agli amministratori regionali. Sono in ogni caso adottati dal dirigente del servizio personale tutti gli atti a carattere vincolato concernenti lo stato giuridico ed economico del personale regionale, compresi gli atti vincolati di attuazione delle norme di recezione degli accordi triennali di lavoro.