Art. 31.
                Centro regionale per i beni culturali
 
   1.  Il  centro regionale per i beni culturali, istituito con legge
regionale 30 novembre 1974, n. 53, e' equiparato ad un servizio della
giunta   regionale   ferma   restando   l'autonomia  organizzativa  e
gestionale riconosciuta dalle leggi regionali che ne  disciplinano  i
compiti e il funzionamento.
   2. L'articolazione interna delle strutture e l'organico del centro
possono  essere  rideterminati  con   deliberazione   del   consiglio
regionale su proposta della giunta, anche in deroga a quanto previsto
dalla legge regionale 25 gennaio 1983, n. 6, e  nei  limiti  generali
dell'organico di cui al comma 1 del precedente art. 8.
   3.  La  giunta regionale regola i rapporti tra il centro regionale
per i  beni  culturali  e  le  altre  strutture  organizzative  della
Regione.
 
                               Art 32.
                         Atti della dirigenza
 
   1.  Entro  il  31  dicembre  1990  la giunta regionale presenta al
consiglio una proposta di legge che individui gli  atti,  diversi  da
quelli  di  cui  alla  lettera  e) del comma 1 dell'art. 10, che sono
assunti  dai  dirigenti  nell'ambito  delle  competenze  di   ciascun
servizio.
   2. In attesa dell'entrata in vigore della legge di cui al comma 1,
compete  al  dirigente  del  servizio  personale   l'emanazione   dei
provvedimenti di:
     a) ammissione ed esclusione dei candidati nei concorsi;
     b)  liquidazione  delle  indennita' di missione, trasferimento e
prima sistemazione;
     c) liquidazione dei compensi per lavoro straordinario;
     d) liquidazione dei compensi incentivanti;
     e) concessione dei congedi straordinari di cui all'art. 24 della
legge regionale 31 ottobre 1984, n. 31 e successive modificazioni;
     f)  liquidazione  dei  gettoni  di presenza e dei rimborsi spese
previsti dalla legge regionale 2 agosto  1984,  n.  20  e  successive
modificazioni;
     g)  liquidazione  delle  indennita'  e  dei  rimborsi spese agli
amministratori regionali.
   Sono  in  ogni  caso adottati dal dirigente del servizio personale
tutti gli atti a carattere vincolato concernenti lo  stato  giuridico
ed  economico del personale regionale, compresi gli atti vincolati di
attuazione delle  norme  di  recezione  degli  accordi  triennali  di
lavoro.