Art. 33.
                Scuola formazione personale regionale
 
   1.  Al  fine  di  provvedere  in  forma  organica alle esigenze di
formazione ed aggiornamento del personale regionale, con  particolare
riguardo  all'acquisizione  e all'impiego delle tecniche di analisi e
valutazione economico-gestionale nell'amministrazione della  Regione,
e'  istituita  la scuola di formazione del personale regionale, quale
istituto regionale  dotato  di  propria  autonomia  amministrativa  e
gestionale.
   2.  Con  successivo regolamento deliberato dal consiglio regionale
sono disciplinati l'oorganizzazione e il funzionamento  della  scuola
con l'osservanza dei seguenti principi e criteri:
     a)  la  scuola e' retta da un comitato direttivo composto da non
piu' di sette membri scelti tra esperti di  discipline  di  interesse
regionale  e  di  amministrazione  e  gestione  aziendale  pubblica e
privata  di  cui  tre  designati   dalle   organizzazioni   sindacali
maggiormente rappresentative a livello regionale;
     b) la direzione della scuola e' conferita a tempo determinato ad
un dipendente regionale inquadrato nella seconda qualifica funzionale
dirigenziale   o   con   contratto  ad  estraneo  all'amministrazione
regionale, in possesso di comprovata esperienza nell'organizzazione e
nella gestione e formazione del personale;
     c)  la  organizzazione  e gestione dei corsi e' effettuata sulla
base di programmi concordati di norma in forma diretta da parte della
scuola  stessa,  che  a  tal fine puo' avvalersi della collaborazione
professionale di esperti, istituti ed universita'.
   3.  La scuola e' autorizzata altresi' a provvedere alla formazione
e all'aggiornamento del personale di altre pubbliche  amministrazioni
d'intesa con queste.