Art. 33. Scuola formazione personale regionale 1. Al fine di provvedere in forma organica alle esigenze di formazione ed aggiornamento del personale regionale, con particolare riguardo all'acquisizione e all'impiego delle tecniche di analisi e valutazione economico-gestionale nell'amministrazione della Regione, e' istituita la scuola di formazione del personale regionale, quale istituto regionale dotato di propria autonomia amministrativa e gestionale. 2. Con successivo regolamento deliberato dal consiglio regionale sono disciplinati l'oorganizzazione e il funzionamento della scuola con l'osservanza dei seguenti principi e criteri: a) la scuola e' retta da un comitato direttivo composto da non piu' di sette membri scelti tra esperti di discipline di interesse regionale e di amministrazione e gestione aziendale pubblica e privata di cui tre designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale; b) la direzione della scuola e' conferita a tempo determinato ad un dipendente regionale inquadrato nella seconda qualifica funzionale dirigenziale o con contratto ad estraneo all'amministrazione regionale, in possesso di comprovata esperienza nell'organizzazione e nella gestione e formazione del personale; c) la organizzazione e gestione dei corsi e' effettuata sulla base di programmi concordati di norma in forma diretta da parte della scuola stessa, che a tal fine puo' avvalersi della collaborazione professionale di esperti, istituti ed universita'. 3. La scuola e' autorizzata altresi' a provvedere alla formazione e all'aggiornamento del personale di altre pubbliche amministrazioni d'intesa con queste.