Art. 41. Disposizioni organizzative della giunta regionale 1. La giunta regionale adotta tutte le disposizioni necessarie per disciplinare le procedure interne di funzionamento nei rapporti fra servizi e aree di coordinamento funzionale e servizi e aree di coordinamento settoriale. La giunta regionale determina altresi' le direttive generali per raccordare le attivita' dei servizi decentrati con quelle dei servizi centrali di settore operanti nelle stesse materie. 2. La giunta regionale riferisce annualmente al consiglio sull'attuazione della presente legge e sulle disposizioni organizzative adottate. 3. Per la prima attuazione della presente legge e per il coordinamento degli adempimenti relativi la giunta regionale provvede prioritariamente alla costituzione del servizio organizzazione assegnando il personale relativo e costituisce, se necessario, gruppi di lavoro composti anche di personale di altri servizi al fine di favorire l'immediata operativita' del nuovo ordinamento.