Art. 41.
          Disposizioni organizzative della giunta regionale
 
   1. La giunta regionale adotta tutte le disposizioni necessarie per
disciplinare le procedure interne di funzionamento nei  rapporti  fra
servizi  e  aree  di  coordinamento  funzionale  e  servizi e aree di
coordinamento settoriale. La giunta regionale determina  altresi'  le
direttive generali per raccordare le attivita' dei servizi decentrati
con quelle dei servizi centrali  di  settore  operanti  nelle  stesse
materie.
   2.   La   giunta  regionale  riferisce  annualmente  al  consiglio
sull'attuazione   della   presente   legge   e   sulle   disposizioni
organizzative adottate.
   3.  Per  la  prima  attuazione  della  presente  legge  e  per  il
coordinamento degli adempimenti relativi la giunta regionale provvede
prioritariamente   alla   costituzione  del  servizio  organizzazione
assegnando il personale relativo e costituisce, se necessario, gruppi
di  lavoro  composti  anche  di personale di altri servizi al fine di
favorire l'immediata operativita' del nuovo ordinamento.