Art. 42.
                       Norme transitorie finali
 
   1. Sono abrogati:
     a)  il  secondo comma dell'art. 94, gli articoli 124, 125, 126 e
127 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25;
     b) la legge regionale 6 giugno 1980, n. 50;
     c)  gli  articoli  33,  34,  35, 36, 37 della legge regionale 31
agosto 1981, n. 25;
     d) l'art. 1 della legge regionale 8 settembre 1982, n. 36;
     e)  gli  articoli  1,  2,  6, 7, 10 e 11 della legge regionale 9
giugno 1983, n. 13;
     f) il primo comma dell'art. 11 e l'art. 99 della legge regionale
31 ottobre 1984, n. 31;
     g)  il  secondo  e  il  terzo  comma  dell'art.  12  della legge
regionale 8 giugno 1987, n. 26;
     h) l'art. 37 della legge regionale 7 aprile 1988, n. 10;
     i) l'art. 3 della legge regionale 14 giugno 1988, n. 22;
     l) l'art. 71 e il sesto comma dell'art. 73 della legge regionale
4 novembre 1988, n. 42;
     m)  gli  articoli 3 e 4 della legge regionale 27 maggio 1989, n.
12.
   2.  Il  secondo comma dell'art. 92 della legge regionale 30 aprile
1980, n. 25 e' sostituito dal seguente:
   "I  mandati di pagamento e gli ordini di accreditamento con i qual
si dispongono le aperture di credito  di  cui  al  primo  comma  sono
firmati  dal  presidente  della  giunta  regionale  e  vistati per il
riscontro contabile e di  legalita'  dal  responsabile  dell'apposito
ufficio costituito in ciascuna area di coordinamento".
   3.  Fino  alla  costituzione  dei  servizi  e degli uffici secondo
quanto previsto dalla presente  legge  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni  relative  ai  servizi  ed  uffici  esistenti  ancorche'
contenute nelle leggi abrogate a norma del presente articolo.
   4.  In  sede  di  prima  applicazione ai concorsi e corsi-concorso
pubblici per la copertura dei  posti  delle  qualifiche  dirigenziali
istituiti  con  la  presente  legge  sono  ammessi anche i dipendenti
regionali  di  ruolo  in  possesso  di  tutti  i  requisiti  previsti
dall'art.  38  della  legge  regionale  4  novembre  1988,  n. 42 per
l'accesso dall'esterno, ad eccezione del  periodo  di  esperienza  di
servizio  che  in  parziale  deroga a tale norma, viene ridotto a tre
anni; i concorsi e i corsi-concorso debbono essere banditi entro  due
anni dall'entrata in vigore della presente legge.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Marche.
    Ancona, 26 aprile 1990
 
                                MASSI
 
   (Omissis).