Art. 42. Norme transitorie finali 1. Sono abrogati: a) il secondo comma dell'art. 94, gli articoli 124, 125, 126 e 127 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25; b) la legge regionale 6 giugno 1980, n. 50; c) gli articoli 33, 34, 35, 36, 37 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 25; d) l'art. 1 della legge regionale 8 settembre 1982, n. 36; e) gli articoli 1, 2, 6, 7, 10 e 11 della legge regionale 9 giugno 1983, n. 13; f) il primo comma dell'art. 11 e l'art. 99 della legge regionale 31 ottobre 1984, n. 31; g) il secondo e il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 8 giugno 1987, n. 26; h) l'art. 37 della legge regionale 7 aprile 1988, n. 10; i) l'art. 3 della legge regionale 14 giugno 1988, n. 22; l) l'art. 71 e il sesto comma dell'art. 73 della legge regionale 4 novembre 1988, n. 42; m) gli articoli 3 e 4 della legge regionale 27 maggio 1989, n. 12. 2. Il secondo comma dell'art. 92 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 e' sostituito dal seguente: "I mandati di pagamento e gli ordini di accreditamento con i qual si dispongono le aperture di credito di cui al primo comma sono firmati dal presidente della giunta regionale e vistati per il riscontro contabile e di legalita' dal responsabile dell'apposito ufficio costituito in ciascuna area di coordinamento". 3. Fino alla costituzione dei servizi e degli uffici secondo quanto previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni relative ai servizi ed uffici esistenti ancorche' contenute nelle leggi abrogate a norma del presente articolo. 4. In sede di prima applicazione ai concorsi e corsi-concorso pubblici per la copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali istituiti con la presente legge sono ammessi anche i dipendenti regionali di ruolo in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 38 della legge regionale 4 novembre 1988, n. 42 per l'accesso dall'esterno, ad eccezione del periodo di esperienza di servizio che in parziale deroga a tale norma, viene ridotto a tre anni; i concorsi e i corsi-concorso debbono essere banditi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, 26 aprile 1990 MASSI (Omissis).