Art. 9. Preposizione ai servizi 1. A ciascun servizio e' preposto con delibera della giunta regionale un dipendente del ruolo unico regionale in possesso della seconda qualifica dirigenziale o che sia assunto a norma del comma 6 dell'articolo 38 della legge regionale 4 novembre 1988, n. 42 nei limiti in esso indicati. 2. L'incarico di dirigente di servizio e' conferito per un triennio e puo' essere rinnovato, previa verifica dell'operato complessivo del dirigente nell'esercizio delle attribuzioni spettantigli ai sensi del successivo articolo 10. 3. All'assunzione dell'incarico il dirigente del servizio cessa dalla direzione di altra struttura cui sia eventualmente preposto.