Art. 9.
                       Preposizione ai servizi
 
   1.  A  ciascun  servizio  e'  preposto  con  delibera della giunta
regionale un dipendente del ruolo unico regionale in  possesso  della
seconda  qualifica dirigenziale o che sia assunto a norma del comma 6
dell'articolo 38 della legge regionale 4 novembre  1988,  n.  42  nei
limiti in esso indicati.
   2.  L'incarico  di  dirigente  di  servizio  e'  conferito  per un
triennio  e  puo'  essere  rinnovato,  previa  verifica  dell'operato
complessivo   del   dirigente   nell'esercizio   delle   attribuzioni
spettantigli ai sensi del successivo articolo 10.
   3.  All'assunzione  dell'incarico  il dirigente del servizio cessa
dalla direzione di altra struttura cui sia eventualmente preposto.