la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  La  presente  legge  in  attuazione del decreto del Presidente
della Repubblica 10  settembre  1982,  n.  915,  e  della  successiva
normativa statale in materia, disciplina l'organizzazione dei servizi
di smaltimento dei rifiuti nel territorio regionale.