Art. 10.
                    Accertamento delle infrazioni
 
   1.  Oltre  ai  soggetti  considerati  dall'art.  13 della legge 24
dicembre 1981, n. 689, provvedono all'accertamento  delle  infrazioni
al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,
alla successiva normativa statale  in  materia  di  rifiuti  ed  alla
presente legge:
     a)  il personale delle amministrazioni provinciali appositamente
preposto a compiti di vigilanza e controllo nel settore della  tutela
ambientale;
     b)  il  personale  dei settori igiene e prevenzione delle unita'
sanitarie locali e del presidio multizonale;
     c) il personale incaricato del servizio di polizia forestale;
     d) il personale incaricato dei servizi di polizia urbana.
   2.  Per  gli  accertamenti mediante analisi di campioni si applica
l'art. 15 della citata legge n. 689/1981.
   3.  In  favore  del  personale  del corpo forestale si applicano i
criteri  di  ripartizione  dei  proventi   sanzionatori   attualmente
vigenti.
   4.  La  Regione e gli enti delegati promuovono per il personale di
cui al comma 1 corsi di aggiornamento professionale.