Art. 10. Accertamento delle infrazioni 1. Oltre ai soggetti considerati dall'art. 13 della legge 24 dicembre 1981, n. 689, provvedono all'accertamento delle infrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, alla successiva normativa statale in materia di rifiuti ed alla presente legge: a) il personale delle amministrazioni provinciali appositamente preposto a compiti di vigilanza e controllo nel settore della tutela ambientale; b) il personale dei settori igiene e prevenzione delle unita' sanitarie locali e del presidio multizonale; c) il personale incaricato del servizio di polizia forestale; d) il personale incaricato dei servizi di polizia urbana. 2. Per gli accertamenti mediante analisi di campioni si applica l'art. 15 della citata legge n. 689/1981. 3. In favore del personale del corpo forestale si applicano i criteri di ripartizione dei proventi sanzionatori attualmente vigenti. 4. La Regione e gli enti delegati promuovono per il personale di cui al comma 1 corsi di aggiornamento professionale.