Art. 11. Devoluzione dei proventi sanzionatori 1. La devoluzione dei proventi sanzionatori principali e accessori di cui alla presente legge e al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, compete alle province, le quali li destinano al potenziamento delle funzioni di vigilanza e controllo, nonche' alla promozione di studi e ricerche nel settore della tutela e della salvaguardia dell'ambiente.