Art. 11.
                Devoluzione dei proventi sanzionatori
 
   1. La devoluzione dei proventi sanzionatori principali e accessori
di cui  alla  presente  legge  e  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, compete alle province, le quali
li  destinano  al  potenziamento  delle  funzioni  di   vigilanza   e
controllo,  nonche'  alla  promozione di studi e ricerche nel settore
della tutela e della salvaguardia dell'ambiente.