Art. 12. Impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili 1. Alla realizzazione e all'esercizio degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili provvedono i comuni, i consorzi di comuni, le comunita' montane, direttamente e mediante aziende municipalizzate ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 441. 2. I progetti per l'adeguamento al piano regionale degli impianti esistenti e per la realizzazione dei nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e relative attrezzature e infrastrutture sono adottati dagli enti di cui al comma 1 e sono trasmessi alla giunta regionale per l'approvazione. 3. I progetti dei nuovi impianti sono accompagnati da una relazione che ha ad oggetto l'analisi della compatibilita' ambientale degli impianti stessi e che contiene gli elementi stabiliti dal decreto ministeriale 28 dicembre 1987, n. 559. I contenuti della suddetta relazione, in quanto applicabili, debbono accompagnare anche i progetti di adeguamento degli impianti esistenti. 4. I nuovi impianti di discarica controllata debbono avere n congruo rapporto tra la superficie di reale utilizzo dell'area di smaltimento dei rifiuti e quella di estensione dell'area di coltivazione. 5. I progetti degli impianti di discarica controllata debbono prevedere altresi' l'attuazione di misure di minimizzazione di impatto ambientale.