Art. 12.
    Impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili
 
   1.  Alla  realizzazione  e  all'esercizio  degli  impianti  per lo
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili provvedono i comuni,  i
consorzi  di  comuni,  le  comunita' montane, direttamente e mediante
aziende municipalizzate ai sensi dell'art.  7  del  decreto-legge  31
agosto  1987,  n.  361,  convertito  con modificazioni nella legge 29
ottobre 1987, n. 441.
   2.  I progetti per l'adeguamento al piano regionale degli impianti
esistenti e per la realizzazione dei nuovi  impianti  di  smaltimento
dei  rifiuti  urbani  e  relative  attrezzature e infrastrutture sono
adottati dagli enti di cui al comma 1 e sono  trasmessi  alla  giunta
regionale per l'approvazione.
   3.  I  progetti  dei  nuovi  impianti  sono  accompagnati  da  una
relazione che ha ad oggetto l'analisi della compatibilita' ambientale
degli  impianti  stessi  e  che  contiene  gli elementi stabiliti dal
decreto ministeriale 28 dicembre 1987,  n.  559.  I  contenuti  della
suddetta relazione, in quanto applicabili, debbono accompagnare anche
i progetti di adeguamento degli impianti esistenti.
   4.  I  nuovi  impianti  di  discarica  controllata debbono avere n
congruo rapporto tra la superficie di  reale  utilizzo  dell'area  di
smaltimento   dei   rifiuti  e  quella  di  estensione  dell'area  di
coltivazione.
   5.  I  progetti  degli  impianti  di discarica controllata debbono
prevedere  altresi'  l'attuazione  di  misure  di  minimizzazione  di
impatto ambientale.