Art. 14.
              Conferenze per l'istruttoria dei progetti
 
   1.  Le  conferenze  di  cui  all'art.  3- bis del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 361, convertito  con  modificazioni  nella  legge  29
ottobre  1987,  n.  441,  per  l'istruttoria  delle autorizzazioni di
competenza regionale  sono  convocate  dal  presidente  della  giunta
regionale o da un assessore delegato.
   2.  La  composizione  della  conferenza regionale e' stabilita dai
commi 2 e 3 dell'art. 7.
   3.  Ai lavori della conferenza partecipano senza diritto di voto i
soggetti richiedenti l'autorizzazione ed i rappresentanti del  comune
nel  cui  territorio si trova la sede dell'attivita' da autorizzare o
deve essere realizzato l'impianto.
   4. I richiedenti trasmettono la domanda e gli allegati alla giunta
regionale. La conferenza si svolge trascorsi almeno trenta  giorni  e
non oltre novanta da detta trasmissione.
   5.  All'istruttoria  della  domanda  provvede il servizio tutela e
risanamento ambientale. Nel caso sia richiesta  l'integrazione  della
domanda  e della relativa documentazione, i termini di cui al comma 4
decorrono dall'avvenuta integrazione.
   6.  Della trasmissione degli atti e' dato avviso all'albo pretorio
del comune interessato e mediante altre idonee forme  di  pubblicita'
prescritte dal servizio tutela e risanamento ambientale.
   7.  I  soggetti di cui al comma 3 dell'art. 4, possono chiedere di
essere sentiti dalla  conferenza  e  possono  far  pervenire  proprie
osservazioni'
   8. Nel caso di progetti di impianti di smaltimento dei rifiuti, la
conferenza acquisisce e  valuta  tutti  gli  elementi  relativi  alla
compatibilita'   del   progetto   con   le   esigenze   ambientali  e
territoriali. La conferenza determina altresi' gli elementi necessari
per  stabilire l'importo della cauzione di cui al successivo art. 35.