Art. 14. Conferenze per l'istruttoria dei progetti 1. Le conferenze di cui all'art. 3- bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, per l'istruttoria delle autorizzazioni di competenza regionale sono convocate dal presidente della giunta regionale o da un assessore delegato. 2. La composizione della conferenza regionale e' stabilita dai commi 2 e 3 dell'art. 7. 3. Ai lavori della conferenza partecipano senza diritto di voto i soggetti richiedenti l'autorizzazione ed i rappresentanti del comune nel cui territorio si trova la sede dell'attivita' da autorizzare o deve essere realizzato l'impianto. 4. I richiedenti trasmettono la domanda e gli allegati alla giunta regionale. La conferenza si svolge trascorsi almeno trenta giorni e non oltre novanta da detta trasmissione. 5. All'istruttoria della domanda provvede il servizio tutela e risanamento ambientale. Nel caso sia richiesta l'integrazione della domanda e della relativa documentazione, i termini di cui al comma 4 decorrono dall'avvenuta integrazione. 6. Della trasmissione degli atti e' dato avviso all'albo pretorio del comune interessato e mediante altre idonee forme di pubblicita' prescritte dal servizio tutela e risanamento ambientale. 7. I soggetti di cui al comma 3 dell'art. 4, possono chiedere di essere sentiti dalla conferenza e possono far pervenire proprie osservazioni' 8. Nel caso di progetti di impianti di smaltimento dei rifiuti, la conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali e territoriali. La conferenza determina altresi' gli elementi necessari per stabilire l'importo della cauzione di cui al successivo art. 35.