Art. 16.
              Bacini di utenza. Obbligo di conferimento
 
   1.  I  bacini  di  utenza  degli  impianti  per lo smaltimento dei
rifiuti urbani e assimilabili sono individuati dal piano regionale di
prima fase di cui agli articoli 2 e 3.
   2.  A  tal  fine, il piano distingue per ogni bacino di utenza una
soluzione di avvio ed una di completamento.
   3. In seguito a particolari esigenze di smaltimento o a variazioni
della  potenzialita'  degi  impianti,  la   giunta   regionale   puo'
modificare,  temporaneamente,  con propria deliberazione, i bacini di
utenza,  sentiti  il  comitato  tecnico  regionale  e  la   provincia
interessata.
   4. I comuni, gli altri enti ed imprese che esercitano attivita' di
smaltimento dei rifiuti urbani  ed  assimilabili  sono  obbligati  ad
inviare  i  rifiuti  agli impianti individuati dal piano regionale di
prima fase situati nel bacino  di  utenza  nel  cui  territorio  sono
compresi.  Detti  impianti  non  possono  ricevere,  senza  specifica
autorizzazione della giunta regionale, rifiuti provenienti  da  altri
bacini.
   5.  Le province possono promuovere consorzi per lo smaltimento dei
rifiuti urbani ed assimilabili, nonche' aderire agli stessi.