Art. 16. Bacini di utenza. Obbligo di conferimento 1. I bacini di utenza degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili sono individuati dal piano regionale di prima fase di cui agli articoli 2 e 3. 2. A tal fine, il piano distingue per ogni bacino di utenza una soluzione di avvio ed una di completamento. 3. In seguito a particolari esigenze di smaltimento o a variazioni della potenzialita' degi impianti, la giunta regionale puo' modificare, temporaneamente, con propria deliberazione, i bacini di utenza, sentiti il comitato tecnico regionale e la provincia interessata. 4. I comuni, gli altri enti ed imprese che esercitano attivita' di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili sono obbligati ad inviare i rifiuti agli impianti individuati dal piano regionale di prima fase situati nel bacino di utenza nel cui territorio sono compresi. Detti impianti non possono ricevere, senza specifica autorizzazione della giunta regionale, rifiuti provenienti da altri bacini. 5. Le province possono promuovere consorzi per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, nonche' aderire agli stessi.