Art. 17.
           Convenzioni e tariffe dei servizi di smaltimento
 
   1.  I  comuni  nel  cui  territorio  sono  ubicati gli impianti di
smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili:
     a) provvedono a stipulare convenzioni con tutti gli altri comuni
compresi nello stesso bacino, nonche' con gli altri soggetti pubblici
e  privati  interessati  alle attivita' di smaltimento, allo scopo di
disciplinare le modalita' di svolgimento del servizio riguardanete  i
rifiuti urbani e assimilabili;
     b) approvano le tariffe di utenza del servizio.
   2.  Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la
giunta  regionale,  sentiti  gli  enti  titolari   di   impianti   di
smaltimento  e  il comitato tecnico regionale, sottopone al consiglio
per l'approvazione  gli  schemi  di  convenzione  tipo  contenenti  i
criteri  per  la  determinazione  delle  tariffe,  tenendo  conto  in
particolare:
     a) della dimensione e del tipo degli impianti, del loro costo di
ammortamento e di gestione, del tipo e della quantita' dei rifiuti;
     b) dell'entita' delle spese di ripristino ambientale;
     c)  di un equo indennizzo a favore dei comuni nel cui territorio
sono posti gli impianti;
     d)  di  forme  di riequilibri a favore dei soggetti maggiormente
gravati  dei  costi  di  trasporto  dal  luogo   di   prelievo   fino
all'impianto di smaltimento.
   3.  L'indennizzo di cui alla lettera c) del comma 2, dovra' essere
di preferenza impiegato per interventi di valorizzazione  o  recupero
ambientale.
   4.  Fino  all'approvazione  degli  schemi  e dei criteri di cui al
comma 2, i comuni stipulano le convenzioni ed  approvano  le  tariffe
tenendo  conto, in quanto possibile, delle lettere di cui allo stesso
comma 2.