Art. 17. Convenzioni e tariffe dei servizi di smaltimento 1. I comuni nel cui territorio sono ubicati gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili: a) provvedono a stipulare convenzioni con tutti gli altri comuni compresi nello stesso bacino, nonche' con gli altri soggetti pubblici e privati interessati alle attivita' di smaltimento, allo scopo di disciplinare le modalita' di svolgimento del servizio riguardanete i rifiuti urbani e assimilabili; b) approvano le tariffe di utenza del servizio. 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentiti gli enti titolari di impianti di smaltimento e il comitato tecnico regionale, sottopone al consiglio per l'approvazione gli schemi di convenzione tipo contenenti i criteri per la determinazione delle tariffe, tenendo conto in particolare: a) della dimensione e del tipo degli impianti, del loro costo di ammortamento e di gestione, del tipo e della quantita' dei rifiuti; b) dell'entita' delle spese di ripristino ambientale; c) di un equo indennizzo a favore dei comuni nel cui territorio sono posti gli impianti; d) di forme di riequilibri a favore dei soggetti maggiormente gravati dei costi di trasporto dal luogo di prelievo fino all'impianto di smaltimento. 3. L'indennizzo di cui alla lettera c) del comma 2, dovra' essere di preferenza impiegato per interventi di valorizzazione o recupero ambientale. 4. Fino all'approvazione degli schemi e dei criteri di cui al comma 2, i comuni stipulano le convenzioni ed approvano le tariffe tenendo conto, in quanto possibile, delle lettere di cui allo stesso comma 2.