Art. 18.
              Contenimento della produzione dei rifiuti
 
   1.  La  Regione  nei  limiti  delle  proprie  competenze, anche in
collaborazione con  le  province,  i  comuni,  i  loro  consorzi,  le
associazioni   ambientali,   le   associazioni   di  categoria  degli
imprenditori e le istituzioni scolastiche, promuove le  attivita'  di
minore  produzione  e di diversa qualificazione dei rifiuti, urbani e
assimilabili, favorisce la raccolta separata ed il riuso  di  materie
prime  secondarie,  nonche' l'utilizzazione dei prodotti estratti dai
rifiuti.
   2.  Nei  confronti  dei  soggetti  di  cui  al  comma 1 la Regione
promuove e privilegia tutte le attivita' di smaltimento  dei  rifiuti
che  attuino  il riciclaggio dei prodotti accertando nel contempo che
le eventuali sostanze di degradazione non siano tossiche o nocive per
le componenti animali e vegetali dell'ambiente.
   3.  Al  fine  di  individuare  le  principali  cause che provocano
incrementi quantitativi, peggioramenti qualitativi e  difficolta'  di
riutilizzazione  dei  rifiuti, la giunta regionale svolge indagini in
collaborazione con le universita', gli istituti di ricerca pubblici e
privati,  le associazioni di categoria dei produttori ed i produttori
singoli.
   4.  Per la diffusione e applicazione delle tecnologie migliorative
gia' sperimentate o indicate come possibilli da studi e ricerche,  il
consiglio  regionale,  su  proposta  della  giunta, approva indirizzi
concernenti  processi  produttivi  e   di   commercializzazione   dei
prodotti, singole fasi degli stessi, modalita' di utilizzo di materie
prime secondarie e di riutilizzo dei prodotti di scarto. Il consiglio
regionale  approva  altresi'  i  programmi  predisposti dalla giunta,
riguardanti  gli  impianti  ed  i  servizi  per   l'utilizzo   e   la
commercializzazione  dei  materiali  recuperati, da realizzare con il
concorso finanziario dello Stato ai sensi del comma  5  dell'art.  14
del   decreto-legge   31   agosto   1987,   n.  361,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.