Art. 18. Contenimento della produzione dei rifiuti 1. La Regione nei limiti delle proprie competenze, anche in collaborazione con le province, i comuni, i loro consorzi, le associazioni ambientali, le associazioni di categoria degli imprenditori e le istituzioni scolastiche, promuove le attivita' di minore produzione e di diversa qualificazione dei rifiuti, urbani e assimilabili, favorisce la raccolta separata ed il riuso di materie prime secondarie, nonche' l'utilizzazione dei prodotti estratti dai rifiuti. 2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 la Regione promuove e privilegia tutte le attivita' di smaltimento dei rifiuti che attuino il riciclaggio dei prodotti accertando nel contempo che le eventuali sostanze di degradazione non siano tossiche o nocive per le componenti animali e vegetali dell'ambiente. 3. Al fine di individuare le principali cause che provocano incrementi quantitativi, peggioramenti qualitativi e difficolta' di riutilizzazione dei rifiuti, la giunta regionale svolge indagini in collaborazione con le universita', gli istituti di ricerca pubblici e privati, le associazioni di categoria dei produttori ed i produttori singoli. 4. Per la diffusione e applicazione delle tecnologie migliorative gia' sperimentate o indicate come possibilli da studi e ricerche, il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva indirizzi concernenti processi produttivi e di commercializzazione dei prodotti, singole fasi degli stessi, modalita' di utilizzo di materie prime secondarie e di riutilizzo dei prodotti di scarto. Il consiglio regionale approva altresi' i programmi predisposti dalla giunta, riguardanti gli impianti ed i servizi per l'utilizzo e la commercializzazione dei materiali recuperati, da realizzare con il concorso finanziario dello Stato ai sensi del comma 5 dell'art. 14 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.