Art. 19.
                        Raccolta differenziata
 
   1. I comuni organizzano i servizi di raccolta dei rifiuti urbani e
assimilabili secondo il principio della raccolta differenziata.
   2.  A tal fine, i comuni organizzano sistemi di raccolta a livello
domestico  e  stazioni  di  conferimento  differenziato  nel  tessuto
urbano,  nel  rispetto  sia  delle  esigenze di funzionalita', sia di
quelle di inserimento estetico. Lo svolgimento di detta  raccolta  e'
disciplinato dai comuni nell'ambito del regolamento di cui al comma 2
dell'articolo 8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
settembre 1982, n. 915.
   3.  Agli  oneri  derivanti  dalla raccolta differenziata, i comuni
fanno fronte, ai sensi del comma 5 dell'articolo 14 del decreto-legge
31  agosto  1987, n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 29
ottobre 1987, n. 441, ponendoli a carico del servizio di  raccolta  e
smaltimento  dei  rifiuti urbani e con le disponibilita' recate dalla
successiva lettera c) del comma 1 dell'articolo 39.
   4.  I comuni, nell'ambito del servizio di raccolta, organizzano la
vigilanza anche in relazione all'obbligo di conferimento separato dei
rifiuti urbani.
   5.  A  chiunque non ottemperi all'obbligo di conferimento separato
dei rifiuti urbani pericolosi di cui al comma 6  dell'articolo  20  e
dei  rifiuti urbani ingombranti di cui al comma 34 dell'articolo 21 e
degli olii e dei grassi di  cui  al  comma  4  dell'articolo  22,  si
applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000.
   6.  L'irrogazione  delle  sanzioni  e'  disciplinata  dalla  legge
regionale 5 luglio 1983, n. 16.