Art. 19. Raccolta differenziata 1. I comuni organizzano i servizi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili secondo il principio della raccolta differenziata. 2. A tal fine, i comuni organizzano sistemi di raccolta a livello domestico e stazioni di conferimento differenziato nel tessuto urbano, nel rispetto sia delle esigenze di funzionalita', sia di quelle di inserimento estetico. Lo svolgimento di detta raccolta e' disciplinato dai comuni nell'ambito del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 3. Agli oneri derivanti dalla raccolta differenziata, i comuni fanno fronte, ai sensi del comma 5 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ponendoli a carico del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e con le disponibilita' recate dalla successiva lettera c) del comma 1 dell'articolo 39. 4. I comuni, nell'ambito del servizio di raccolta, organizzano la vigilanza anche in relazione all'obbligo di conferimento separato dei rifiuti urbani. 5. A chiunque non ottemperi all'obbligo di conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi di cui al comma 6 dell'articolo 20 e dei rifiuti urbani ingombranti di cui al comma 34 dell'articolo 21 e degli olii e dei grassi di cui al comma 4 dell'articolo 22, si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000. 6. L'irrogazione delle sanzioni e' disciplinata dalla legge regionale 5 luglio 1983, n. 16.