Art. 20. Rifiuti urbani pericolosi 1. L'istituzione del servizio di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi e' obbligatoria. 2. Fermo restando quanto previsto dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e da successive norme statali in materia, sono considerati rifiuti pericolosi: a) batterie e pile; b) prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e "F", ai sensi del decreto ministeriale Sanita' 21 maggio 1981 "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal consiglio e dalla commissione delle Comunita' europee", nonche' i contenitori vuoti dei presidi sanitari per l'agricoltura (Fitofarmaci), provenienti dalle categorie di operatori economici che li producono, commerciano, stoccano ed utilizzano; c) lampade a vapore di mercurio o di sodio, ad alta e bassa pressione dismesse da impianti di pubblica illuminazione. 3. Le modalita' del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi sono stabilite dai regolamenti comunali, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 4. La raccolta, il trasporto e il conferimento agli impianti di stoccaggio provvisorio sono consentiti ai titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle predette attivita' gestite su concessione comunale. L'autorizzazione non e' richiesta per i servizi svolti direttamente dai comuni, dai loro consorzi o dalle aziende municipalizzate. 5. Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani pericolosi realizzato dal comune, dal consorzio dei comuni, dalle aziende municipalizzate, non e' soggetto ad autorizzazione ove soddisfi contestualmente tutte le seguenti condizioni: a) sia realizzato all'interno di locali idonei chiusi, pavimentati, con indicazione all'esterno dei tipi di rifiuti contenuti; b) sia esclusivamente limitato ai rifiuti urbani pericolosi raccolti nel territorio del comune o del consorzio tra enti locali; c) sia realizzato per classi omogenee dei rifiuti ed in condizioni di massima sicurezza per gli addetti e per l'ambiente; d) non superi complessivamente le dieci tonnellate, e comunque non superi il quantitativo corrispondente a quello annualmente raccolto a norma del comma 4; e) si provveda, almeno una volta all'anno, alla rimozione totale dei rifiuti ammassati ed al loro conferimento ad impianti autorizzati per le successive fasi di smaltimento; f) si provveda a tenere un registro di carico e scarico; g) venga dato avviso alla provincia competente per territorio dell'inizio dello stoccaggio provvisorio. 6. A partire dall'istituzione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi e' obbligatorio il conferimento separato dei rifiuti cosi' classificati.