Art. 20.
                      Rifiuti urbani pericolosi
 
   1.   L'istituzione   del  servizio  di  raccolta  differenziata  e
smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi e' obbligatoria.
   2.  Fermo  restando  quanto  previsto dalla lettera d) del comma 2
dell'articolo 8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
settembre 1982, n. 915 e da successive norme statali in materia, sono
considerati rifiuti pericolosi:
     a) batterie e pile;
     b)  prodotti  e relativi contenitori, etichettati con il simbolo
"T" e "F", ai sensi del decreto ministeriale Sanita' 21  maggio  1981
"Classificazione  e  disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura
delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate  dal
consiglio  e  dalla  commissione  delle Comunita' europee", nonche' i
contenitori   vuoti   dei   presidi   sanitari   per    l'agricoltura
(Fitofarmaci), provenienti dalle categorie di operatori economici che
li producono, commerciano, stoccano ed utilizzano;
     c)  lampade  a  vapore  di  mercurio o di sodio, ad alta e bassa
pressione dismesse da impianti di pubblica illuminazione.
   3. Le modalita' del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani  pericolosi  sono  stabilite  dai  regolamenti  comunali,   in
attuazione  della  lettera d) del comma 2 dell'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
   4.  La  raccolta,  il trasporto e il conferimento agli impianti di
stoccaggio    provvisorio     sono     consentiti     ai     titolari
dell'autorizzazione all'esercizio delle predette attivita' gestite su
concessione comunale. L'autorizzazione non e' richiesta per i servizi
svolti  direttamente  dai  comuni,  dai loro consorzi o dalle aziende
municipalizzate.
   5.   Lo  stoccaggio  provvisorio  dei  rifiuti  urbani  pericolosi
realizzato dal  comune,  dal  consorzio  dei  comuni,  dalle  aziende
municipalizzate,  non  e'  soggetto  ad  autorizzazione  ove soddisfi
contestualmente tutte le seguenti condizioni:
     a)   sia   realizzato   all'interno  di  locali  idonei  chiusi,
pavimentati,  con  indicazione  all'esterno  dei  tipi   di   rifiuti
contenuti;
     b)  sia  esclusivamente  limitato  ai  rifiuti urbani pericolosi
raccolti nel territorio del comune o del consorzio tra enti locali;
     c)  sia  realizzato  per  classi  omogenee  dei  rifiuti  ed  in
condizioni di massima sicurezza per gli addetti e per l'ambiente;
     d)  non  superi complessivamente le dieci tonnellate, e comunque
non  superi  il  quantitativo  corrispondente  a  quello  annualmente
raccolto a norma del comma 4;
     e) si provveda, almeno una volta all'anno, alla rimozione totale
dei rifiuti ammassati ed al loro conferimento ad impianti autorizzati
per le successive fasi di smaltimento;
     f) si provveda a tenere un registro di carico e scarico;
     g)  venga  dato  avviso alla provincia competente per territorio
dell'inizio dello stoccaggio provvisorio.
   6.   A   partire   dall'istituzione   del   servizio  di  raccolta
differenziata  dei  rifiuti  urbani  pericolosi  e'  obbligatorio  il
conferimento separato dei rifiuti cosi' classificati.