Art. 24.
                       Materie prime secondarie
 
   1.  Sono  materie  prime secondarie i residui derivati da processi
produttivi e suscettibili eventualmente, previ idonei trattamenti, di
essere  utilizzati  come  materie  prime in altri processi produttivi
della stessa o di altra natura.
   2.  Si considerano altresi' materie prime secondarie i materiali e
le energie recuperabili dai rifiuti urbani e assimilabili.
   3.  La  giunta  regionale  e'  autorizzata a rendere obbligatoria,
anche per singole frazioni merceologiche ovvero  per  parti  limitate
del  territorio  regionale,  la  raccolta differenziata delle materie
prime secondarie.
   4.   La   giunta   regionale   promuove   l'utilizzazione   e   la
commercializzazione delle frazioni  raccolte  separatamente,  nonche'
dei  prodotti  provenienti dagli impianti di smaltimento dei rifiuti,
quali compost, RDF, biogas, energia elettrica, vapore.
   5.  La  modalita'  di  utilizzazione  e di commercializzazione del
compost, del RDF e del biogas sono definite dalla giunta regionale in
sede  di rilascio dell'autorizzazione agli impianti di smaltimento da
cui provengono.
   6.  La giunta regionale, sentiti gli enti locali e le associazioni
degli imprenditori, promuove:
     a)  le  iniziative  necessarie  per  un'adeguata  espansione dei
mercati delle materie prime secondarie, nonche', ove  necessario,  le
iniziative  dirette  ad  assicurare  condizioni  di  stabilita' per i
mercati  medesimi,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  6   ed   in
collaborazione  con  le  "Borse  delle materie prime secondarie e dei
sottoprodotti" organizzate dall'unione  delle  camere  di  commercio,
industria, artigianato, agricoltura;
     b)   indagini  di  mercato,  circa  la  presenza  di  potenziali
utilizzatori delle materie prime secondarie;
     c)  analisi, sotto il profilo tecnico ed economico, del recupero
energetico, anche per le finalita' di cui alla legge 29 maggio  1982,
n. 308 e relative norme regionali di attuazione.
   7.  In  attesa  che  lo Stato determini, ai sensi della lettera d)
dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10  settembre
1982,  n.  915,  i  limiti  di  accettabilita'  e  le caratteristiche
chimico-fisiche   e   micro-biologiche   per   talune   sostanze    e
micro-organismi  contenuti  nei rifiuti e nei prodotti risultanti dal
loro trattamento o dalla loro trasformazione in relazone a specifiche
utilizzazioni  degli stessi, la giunta regionale procede ad una prima
indicazione  degli  standards  di  qualita'  e  delle  modalita'   di
certificazione  e  di  impiego delle materie prime secondarie e delle
frazioni separate, al fine di favorirne la commercializzazione ed  il
reimpiego.
   8. La giunta regionale promuove l'utilizzazione di carta riciclata
presso i propri servizi e presso gli enti pubblici  che  operano  nel
territorio regionale.