Art. 24. Materie prime secondarie 1. Sono materie prime secondarie i residui derivati da processi produttivi e suscettibili eventualmente, previ idonei trattamenti, di essere utilizzati come materie prime in altri processi produttivi della stessa o di altra natura. 2. Si considerano altresi' materie prime secondarie i materiali e le energie recuperabili dai rifiuti urbani e assimilabili. 3. La giunta regionale e' autorizzata a rendere obbligatoria, anche per singole frazioni merceologiche ovvero per parti limitate del territorio regionale, la raccolta differenziata delle materie prime secondarie. 4. La giunta regionale promuove l'utilizzazione e la commercializzazione delle frazioni raccolte separatamente, nonche' dei prodotti provenienti dagli impianti di smaltimento dei rifiuti, quali compost, RDF, biogas, energia elettrica, vapore. 5. La modalita' di utilizzazione e di commercializzazione del compost, del RDF e del biogas sono definite dalla giunta regionale in sede di rilascio dell'autorizzazione agli impianti di smaltimento da cui provengono. 6. La giunta regionale, sentiti gli enti locali e le associazioni degli imprenditori, promuove: a) le iniziative necessarie per un'adeguata espansione dei mercati delle materie prime secondarie, nonche', ove necessario, le iniziative dirette ad assicurare condizioni di stabilita' per i mercati medesimi, secondo quanto previsto dall'art. 6 ed in collaborazione con le "Borse delle materie prime secondarie e dei sottoprodotti" organizzate dall'unione delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura; b) indagini di mercato, circa la presenza di potenziali utilizzatori delle materie prime secondarie; c) analisi, sotto il profilo tecnico ed economico, del recupero energetico, anche per le finalita' di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308 e relative norme regionali di attuazione. 7. In attesa che lo Stato determini, ai sensi della lettera d) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, i limiti di accettabilita' e le caratteristiche chimico-fisiche e micro-biologiche per talune sostanze e micro-organismi contenuti nei rifiuti e nei prodotti risultanti dal loro trattamento o dalla loro trasformazione in relazone a specifiche utilizzazioni degli stessi, la giunta regionale procede ad una prima indicazione degli standards di qualita' e delle modalita' di certificazione e di impiego delle materie prime secondarie e delle frazioni separate, al fine di favorirne la commercializzazione ed il reimpiego. 8. La giunta regionale promuove l'utilizzazione di carta riciclata presso i propri servizi e presso gli enti pubblici che operano nel territorio regionale.