Art. 25.
                Rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani
 
   1.  Nelle  discariche  controllate  e negli altri impianti adibiti
allo smaltimento dei rifiuti urbani  confluiscono  anche  i  rifiuti,
diversi  da  quelli  urbani,  ma ad essi assimilabili per tipologia e
composizione e comunque suscettibili di smaltimento con gli stessi.
   2.  In  aggiunta  ai  rifiuti  assimilabili,  definiti dalle norme
tecniche  applicative  statali,   la   giunta   regionale   cura   la
predisposizione   e   l'aggiornamento   di   un   elenco  di  rifiuti
assimilabili agli urbani e suscettibili di smaltimento  negli  stessi
impianti.
   3. I rifiuti assimilabili di cui al comma 2, che superano i limiti
stabiliti per il conferimento  ordinario  possono  essere  recapitati
nell'impianto  di  smaltimento  direttamente  dal  produttore  ovvero
mediante conferimento ad imprese autorizzate o al servizio  pubblico.
In  tali  casi lo smaltimento e' disciplinato da apposita convenzione
tra l'ente gestore dell'impianto ed il  conferente.  La  convenzione,
oltre  agli  aspetti tecnici e alle quantita' ammissibili di rifiuti,
disciplina quelli economici, tenendo conto delle spese di esercizio e
di quelle di ammortamento dell'impianto, nonche' dell'equo indennizzo
a favore del comune sede dell'impianto.
   4.  Resta  salva  la  facolta'  dei  comuni  di  disciplinare,  in
relazione  alla  potenzialita'  e   tipologia   degli   impianti   di
smaltimento  disponibili,  mediante  il regolamento di cui al comma 2
dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10  settembre
1982,  n.  915,  le modalita' e i limiti quantitativi di conferimento
ordinario dei rifiuti assimilabili derivanti da  attivita'  agricole,
artigianali,  commerciali  e di servizi, anche ai fini dell'ordinario
conferimento dei  rifiuti  medesimi  al  servizio  pubblico  e  della
connessa applicazione degli art. 268 e seguenti del testo unico sulla
finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive  modificazioni
ed integrazioni.