Art. 25. Rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani 1. Nelle discariche controllate e negli altri impianti adibiti allo smaltimento dei rifiuti urbani confluiscono anche i rifiuti, diversi da quelli urbani, ma ad essi assimilabili per tipologia e composizione e comunque suscettibili di smaltimento con gli stessi. 2. In aggiunta ai rifiuti assimilabili, definiti dalle norme tecniche applicative statali, la giunta regionale cura la predisposizione e l'aggiornamento di un elenco di rifiuti assimilabili agli urbani e suscettibili di smaltimento negli stessi impianti. 3. I rifiuti assimilabili di cui al comma 2, che superano i limiti stabiliti per il conferimento ordinario possono essere recapitati nell'impianto di smaltimento direttamente dal produttore ovvero mediante conferimento ad imprese autorizzate o al servizio pubblico. In tali casi lo smaltimento e' disciplinato da apposita convenzione tra l'ente gestore dell'impianto ed il conferente. La convenzione, oltre agli aspetti tecnici e alle quantita' ammissibili di rifiuti, disciplina quelli economici, tenendo conto delle spese di esercizio e di quelle di ammortamento dell'impianto, nonche' dell'equo indennizzo a favore del comune sede dell'impianto. 4. Resta salva la facolta' dei comuni di disciplinare, in relazione alla potenzialita' e tipologia degli impianti di smaltimento disponibili, mediante il regolamento di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le modalita' e i limiti quantitativi di conferimento ordinario dei rifiuti assimilabili derivanti da attivita' agricole, artigianali, commerciali e di servizi, anche ai fini dell'ordinario conferimento dei rifiuti medesimi al servizio pubblico e della connessa applicazione degli art. 268 e seguenti del testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni ed integrazioni.