Art. 26.
                          Poteri sostitutivi
 
   1.  Qualora i comuni, loro consorzi, comunita' montane e gli altri
soggetti che effettuano attivita'  di  smaltimento  dei  rifiuti  non
provvedano  agli  adempimenti  di  loro  competenza  in  ordine  alla
realizzazione e gestione degli impianti di  smaltimento,  nonche'  al
conferimento   obbligato  secondo  i  bacini  di  utenza,  la  giunta
regionale,  previa  diffida  ad  adempiere  entro  congruo   termine,
provvede in via sostitutiva.
   2.  Nell'esercizio  dei poteri sostitutivi, la giunta regionale e'
autorizzata ad utilizzare direttamente i finanziamenti  spettanti  ai
soggetti  di  cui  al  comma  1, ai sensi del decreto-legge 31 agosto
1987, n. 361 convertito con  modificazioni  nella  legge  29  ottobre
1987, n. 441.
   3.  Nell'ipotesi  di  esercizio  dei poteri sostitutivi, gli oneri
derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti sono comunque
posti a carico dei soggetti tenuti alla utilizzazione degli stessi.