Art. 26. Poteri sostitutivi 1. Qualora i comuni, loro consorzi, comunita' montane e gli altri soggetti che effettuano attivita' di smaltimento dei rifiuti non provvedano agli adempimenti di loro competenza in ordine alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento, nonche' al conferimento obbligato secondo i bacini di utenza, la giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro congruo termine, provvede in via sostitutiva. 2. Nell'esercizio dei poteri sostitutivi, la giunta regionale e' autorizzata ad utilizzare direttamente i finanziamenti spettanti ai soggetti di cui al comma 1, ai sensi del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 441. 3. Nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi, gli oneri derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti sono comunque posti a carico dei soggetti tenuti alla utilizzazione degli stessi.