Art. 27.
                     Aree inquinate da bonificare
 
   1.  Sulla  base delle indicazioni fornite dai comuni e dei criteri
tecnici stabiliti dal decreto ministeriale 16 maggio 1989, nonche' da
altre  norme statali in materia, la giunta regionale approva un piano
riguardante  le  aree  inquinate  da  bonificare,  individuando   gli
interventi  finalizzati  al loro reinserimento ambientale e riferisce
al   consiglio   regionale    nei    quindici    giorni    successivi
all'approvazione.
   2.   Il  piano  di  cui  al  comma  1  e'  realizzato  mediante  i
finanziamenti di  cui  al  decreto-legge  31  agosto  1987,  n.  361,
convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 e le
disponibilita' di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 39.
   3.  Per  l'esecuzione  delle opere di bonifica delle aree comprese
nel  piano  di  cui  al  comma  1,  i  comuni   possono   autorizzare
l'occupazione   temporanea  delle  aree  e,  in  ogni  caso,  possono
sostituirsi agli altri soggetti inadempienti.
 
                               Art.28.
             Chiusura e bonifica delle discariche abusive
 
   1.  Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, i sindaci dispongono
la chiusura delle discariche abusive e l'esecuzione delle  necessarie
bonifiche, finalizzate anche al loro reinserimento ambientale.
   2.  Qualora  gli  interessati  non ottemperino all'ordinanza o non
rispettino le  sue  prescrizioni,  il  sindaco  dispone  l'esecuzione
d'ufficio,  con  diritto  di  rivalsa.  Parimenti il sindaco provvede
d'ufficio nei casi di pericolo o di danno aventi carattere  di  somma
urgenza,  anche  quando il trasgressore non sia conosciuto, salvi gli
accertamenti necessari per la sua individuazione.
   3.  Al recupero delle relative somme si provvede a norma del regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639.