Art. 27. Aree inquinate da bonificare 1. Sulla base delle indicazioni fornite dai comuni e dei criteri tecnici stabiliti dal decreto ministeriale 16 maggio 1989, nonche' da altre norme statali in materia, la giunta regionale approva un piano riguardante le aree inquinate da bonificare, individuando gli interventi finalizzati al loro reinserimento ambientale e riferisce al consiglio regionale nei quindici giorni successivi all'approvazione. 2. Il piano di cui al comma 1 e' realizzato mediante i finanziamenti di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 e le disponibilita' di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 39. 3. Per l'esecuzione delle opere di bonifica delle aree comprese nel piano di cui al comma 1, i comuni possono autorizzare l'occupazione temporanea delle aree e, in ogni caso, possono sostituirsi agli altri soggetti inadempienti. Art.28. Chiusura e bonifica delle discariche abusive 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, i sindaci dispongono la chiusura delle discariche abusive e l'esecuzione delle necessarie bonifiche, finalizzate anche al loro reinserimento ambientale. 2. Qualora gli interessati non ottemperino all'ordinanza o non rispettino le sue prescrizioni, il sindaco dispone l'esecuzione d'ufficio, con diritto di rivalsa. Parimenti il sindaco provvede d'ufficio nei casi di pericolo o di danno aventi carattere di somma urgenza, anche quando il trasgressore non sia conosciuto, salvi gli accertamenti necessari per la sua individuazione. 3. Al recupero delle relative somme si provvede a norma del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.