Art. 29. Interventi di emergenza 1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il presidente della giunta regionale o il sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare: a) il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente il ministero della sanita'; b) per periodi determinati, il trattamento e l'eliminazione dei rifiuti presso specifici impianti autorizzati.