Art. 29.
                       Interventi di emergenza
 
   1.  Qualora  sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di
tutela della salute pubblica o  dell'ambiente,  il  presidente  della
giunta   regionale   o   il  sindaco,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze, possono ordinare:
     a)  il  ricorso  temporaneo  a speciali forme di smaltimento dei
rifiuti, anche in  deroga  alle  disposizioni  vigenti,  informandone
tempestivamente il ministero della sanita';
     b)  per periodi determinati, il trattamento e l'eliminazione dei
rifiuti presso specifici impianti autorizzati.