Art. 30.
        Autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni
 
   1. La giunta regionale provvede:
     a)  per  i  rifiuti  urbani  ed  assimilabili,  i rifiuti urbani
pericolosi, i  rifiuti  speciali,  ad  autorizzare  le  attivita'  di
trattamento e di stoccaggio definitivo;
     b)  per  i  rifiuti tossici e nocivi, ad autorizzare le seguenti
fasi  di  smaltimento:  stoccaggio  provvisorio  per   conto   terzi,
trattamento e stoccaggio definitivo.
   2.  Le  amministrazioni  provinciali  provvedono al rilascio delle
autorizzazioni in base alle funzioni delegate ai sensi dell'art. 8.