Art. 30. Autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni 1. La giunta regionale provvede: a) per i rifiuti urbani ed assimilabili, i rifiuti urbani pericolosi, i rifiuti speciali, ad autorizzare le attivita' di trattamento e di stoccaggio definitivo; b) per i rifiuti tossici e nocivi, ad autorizzare le seguenti fasi di smaltimento: stoccaggio provvisorio per conto terzi, trattamento e stoccaggio definitivo. 2. Le amministrazioni provinciali provvedono al rilascio delle autorizzazioni in base alle funzioni delegate ai sensi dell'art. 8.