Art. 31.
       Adempimenti del servizio tutela e risanamento ambientale
 
   1. Competono al servizio tutela e risanamento ambientale tutti gli
adempimenti  connessi  o  strumentali  all'esercizio  delle  funzioni
amministrative di competenza regionale in materia di rifiuti ai sensi
della presente legge.
   2.  La  giunta  regionale ed il suo presidente possono delegare il
dirigente del servizio tutela e risanamento  ambientale  ad  emettere
atti  amministrativi  che  abbiano  carattere  vincolato in base alla
presente legge o siano attuativi di precedenti deliberazioni, nonche'
a  rilasciare  i  rinnovi delle autorizzazioni di cui all'art. 30. Il
dirigente del servizio puo' essere altresi' delegato  ad  assumere  i
provvedimenti   cautelari   richiesti   da   eccezionali  ed  urgenti
necessita' di tutela della salute pubblica o dell'ambiente.  In  tale
ultima ipotesi, l'atto di delega stabilisce anche il termine entro il
quale il provvedimento deve essere sottoposto a ratifica degli organi
regionali.