Art. 31. Adempimenti del servizio tutela e risanamento ambientale 1. Competono al servizio tutela e risanamento ambientale tutti gli adempimenti connessi o strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale in materia di rifiuti ai sensi della presente legge. 2. La giunta regionale ed il suo presidente possono delegare il dirigente del servizio tutela e risanamento ambientale ad emettere atti amministrativi che abbiano carattere vincolato in base alla presente legge o siano attuativi di precedenti deliberazioni, nonche' a rilasciare i rinnovi delle autorizzazioni di cui all'art. 30. Il dirigente del servizio puo' essere altresi' delegato ad assumere i provvedimenti cautelari richiesti da eccezionali ed urgenti necessita' di tutela della salute pubblica o dell'ambiente. In tale ultima ipotesi, l'atto di delega stabilisce anche il termine entro il quale il provvedimento deve essere sottoposto a ratifica degli organi regionali.