Art. 32. Presentazione della domanda di autorizzazione 1. Gli enti, le imprese, le societa', interessati al rilascio delle autorizzazioni presentano domanda al presidente della giunta regionale, nei casi di cui al comma 1 dell'art. 30, e al presidente dell'amministrazione provinciale, nei casi di cui al precedente art. 8. 2. Le domande di cui al comma 1, redatte in carta legale, sono corredate dei dati e della documentazione in cinque copie definita dalla giunta regionale con proprio atto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.