Art. 32.
            Presentazione della domanda di autorizzazione
 
   1.  Gli  enti,  le  imprese,  le societa', interessati al rilascio
delle autorizzazioni presentano domanda al  presidente  della  giunta
regionale,  nei  casi di cui al comma 1 dell'art. 30, e al presidente
dell'amministrazione provinciale, nei casi di cui al precedente  art.
8.
   2.  Le  domande  di  cui al comma 1, redatte in carta legale, sono
corredate dei dati e della documentazione in  cinque  copie  definita
dalla  giunta  regionale  con  proprio atto entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.