Art. 33. Rilascio dell'autorizzazione 1. La giunta regionale delibera sulle autorizzazioni entro trenta giorni dal parere definitivo della conferenza di cui all'art. 14. Le amministrazioni provinciali stabiliscono, nel rispetto della legislazione statale e della presente legge, e procedure ed i termini di rilascio delle autorizzazioni alle stesse delegate. 2. I provvedimenti di autorizzazione sono redatti sulla base di una modulistica definita dalla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. L'autorizzazione e' negata, con provvedimento motivato, qualora: a) l'impresa, la societa' o ente richiedente non dimostrino di possedere sulla base dei dati e della documentazione allegati alla domanda, la necessaria idoneita' tecnico-economica; b) il titolare, il legale rappresentante, il presidente, gli amministratori dell'impresa, societa' o ente risultino condannati o sottoposti a procedimento penale o a misure di sicurezza per uno dei reati previsti dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, dal decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936. Ai predetti soggetti sono parificati, a tutti gli effetti, i dipendenti dell'impresa, societa' o ente che, comunque qualificati, abbiano la responsabilita' tecnica dell'esercizio dell'impianto e delle attivita' di smaltimento; c) la richiesta risulti incompatibile con la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. 4. L'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione puo' sempre modificarla o integrarla ovvero sospenderne l'efficacia, per evitare danni a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui cio' si rende necessario nel pubblico interesse, anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione. 5. Il soggetto autorizzato e' tenuto: a) a comunicare all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione ogni variazione che intervenga nelle persone del titolare, del legale rappresentante, del presidente, degli amministratori dell'impresa, societa' o ente e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nella proprieta' o nella gestione degli impianti o nell'esercizio delle attivita' autorizzate; b) a comunicare tempestivamente all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione se nei confronti di uno dei soggetti indicati alla lettera b) del comma 3, sia iniziata l'azione penale o sia proposta l'adozione di misure di sicurezza per l'ipotesi di reato prevista dalle leggi di cui alla stessa lettera b) del comma 3; c) a comunicare al servizio tutela e risanamento ambientale della giunta regionale e all'amministrazione provinciale nel sui territorio si trova la sede dell'ente, impresa o societa' entro il primo bimestre di ogni anno e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta, i dati relativi alle quantita' ed ai tipi di rifiuti prodotti, trasportati, detenuti, trattati, stoccati o smaltiti nell'anno precedente, nonche' per quelli tossici e nocivi, i dati relativi all'importazione ed esportazione, mediante apposito modulo predisposto da detto servizio regionale; d) ad attenersi alle disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione e a quelle comunque impartite dalle competenti autorita'. 6. L'organo che ha rilasciato l'autorizzazione, ove rilevi l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 e di quelle stabilite dall'autorizzazione stessa diffida il soggetto inadempiente ad eliminare le irregolarita' entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale procede secondo la gravita' delle infrazioni: a) alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo massimo di sei mesi; b) alla decadenza dell'autorizzazione in caso di reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. 7. Deve ugualmente richiedere l'autorizzazione chi trasferisce l'attivita' o il servizio di smaltimento esistente e chi modifica le attivita' e le modalita' di smaltimento dei rifiuti gia' autorizzate; richiede nuova autorizzazione anche chi acquista o subentra nell'attivita' o nel servizio di smaltimento. 8. L'autorizzazione e' subordinata anche a procedimento di verifica, qualora il soggetto responsabile dello smaltimento dei rifiuti non dia idonee garanzie della affidabilita' sotto il profilo professionale, organizzativo, finanziario, per l'osservanza di quanto disposto dalla legislazione vigente e dalle normative tecniche attuative, del soggetto responsabile dello smaltimento dei rifiuti. 9. Le nuove autorizzazioni e i rinnovi delle autorizzazioni gia' rilasciate hanno la durata minima e massima definite nella tabella allegata alla presente legge.