Art. 33.
                     Rilascio dell'autorizzazione
 
   1.  La giunta regionale delibera sulle autorizzazioni entro trenta
giorni dal parere definitivo della conferenza di cui all'art. 14.  Le
amministrazioni   provinciali   stabiliscono,   nel   rispetto  della
legislazione statale e della presente legge, e procedure ed i termini
di rilascio delle autorizzazioni alle stesse delegate.
   2.  I  provvedimenti  di autorizzazione sono redatti sulla base di
una modulistica definita dalla giunta regionale entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   3.   L'autorizzazione   e'  negata,  con  provvedimento  motivato,
qualora:
     a)  l'impresa,  la societa' o ente richiedente non dimostrino di
possedere sulla base dei dati e della  documentazione  allegati  alla
domanda, la necessaria idoneita' tecnico-economica;
     b)  il  titolare,  il  legale rappresentante, il presidente, gli
amministratori dell'impresa, societa' o ente risultino  condannati  o
sottoposti  a procedimento penale o a misure di sicurezza per uno dei
reati previsti dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge  31
maggio  1965,  n.  575,  dal  decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629,
convertito dalla legge 12  ottobre  1982,  n.  726,  dalla  legge  13
settembre  1982,  n.  646  e dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936. Ai
predetti soggetti sono parificati, a tutti gli effetti, i  dipendenti
dell'impresa,  societa'  o ente che, comunque qualificati, abbiano la
responsabilita'  tecnica   dell'esercizio   dell'impianto   e   delle
attivita' di smaltimento;
     c)   la   richiesta   risulti   incompatibile   con   la  tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti.
   4.  L'autorita'  competente  al  rilascio dell'autorizzazione puo'
sempre modificarla o integrarla ovvero sospenderne  l'efficacia,  per
evitare  danni a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli
altri casi in cui cio' si rende necessario  nel  pubblico  interesse,
anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione.
   5. Il soggetto autorizzato e' tenuto:
     a) a comunicare all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione
ogni variazione che intervenga nelle persone del titolare, del legale
rappresentante,  del  presidente,  degli amministratori dell'impresa,
societa' o ente e ogni modifica o variazione che per qualsiasi  causa
intervenga  nella  proprieta'  o  nella  gestione  degli  impianti  o
nell'esercizio delle attivita' autorizzate;
     b)  a comunicare tempestivamente all'autorita' che ha rilasciato
l'autorizzazione se nei confronti di uno dei soggetti  indicati  alla
lettera  b)  del comma 3, sia iniziata l'azione penale o sia proposta
l'adozione di misure di sicurezza per  l'ipotesi  di  reato  prevista
dalle leggi di cui alla stessa lettera b) del comma 3;
     c)  a  comunicare  al  servizio  tutela e risanamento ambientale
della giunta regionale  e  all'amministrazione  provinciale  nel  sui
territorio  si  trova  la sede dell'ente, impresa o societa' entro il
primo bimestre di ogni anno e ogni qualvolta ne sia fatta  richiesta,
i  dati  relativi  alle  quantita'  ed  ai  tipi di rifiuti prodotti,
trasportati,  detenuti,  trattati,  stoccati  o  smaltiti   nell'anno
precedente,  nonche'  per  quelli  tossici  e nocivi, i dati relativi
all'importazione   ed   esportazione,   mediante   apposito    modulo
predisposto da detto servizio regionale;
     d)  ad  attenersi  alle disposizioni di legge, alle prescrizioni
indicate nel provvedimento di  autorizzazione  e  a  quelle  comunque
impartite dalle competenti autorita'.
   6.   L'organo  che  ha  rilasciato  l'autorizzazione,  ove  rilevi
l'inosservanza delle disposizioni di cui  al  comma  5  e  di  quelle
stabilite dall'autorizzazione stessa diffida il soggetto inadempiente
ad eliminare le irregolarita' entro  un  congruo  termine,  trascorso
inutilmente il quale procede secondo la gravita' delle infrazioni:
     a)  alla  sospensione dell'autorizzazione per un periodo massimo
di sei mesi;
     b)  alla  decadenza  dell'autorizzazione  in  caso  di reiterate
violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute
pubblica e per l'ambiente.
   7.  Deve  ugualmente  richiedere  l'autorizzazione chi trasferisce
l'attivita' o il servizio di smaltimento esistente e chi modifica  le
attivita' e le modalita' di smaltimento dei rifiuti gia' autorizzate;
richiede  nuova  autorizzazione  anche  chi   acquista   o   subentra
nell'attivita' o nel servizio di smaltimento.
   8.   L'autorizzazione  e'  subordinata  anche  a  procedimento  di
verifica, qualora il  soggetto  responsabile  dello  smaltimento  dei
rifiuti  non dia idonee garanzie della affidabilita' sotto il profilo
professionale, organizzativo, finanziario, per l'osservanza di quanto
disposto  dalla  legislazione  vigente  e  dalle  normative  tecniche
attuative, del soggetto responsabile dello smaltimento dei rifiuti.
   9.  Le  nuove autorizzazioni e i rinnovi delle autorizzazioni gia'
rilasciate hanno la durata minima e massima  definite  nella  tabella
allegata alla presente legge.