Art. 34.
                  Attivita' esenti da autorizzazioni
 
   1.  Sono  esentate  dalle  autorizzazioni ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,  n.  915  le  seguenti
attivita':
     a)  il  trasporto e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani
per conto proprio;
     b)  il trasporto e lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali
per conto proprio;
     c)  il traporto di residui vegetali, derivanti dalla pulitura di
spiagge, nonche' di strade, giardini, campi e terreni in genere,  per
conto proprio o per conto terzi;
     d)  la  trasformazione  in  humus  della  sostanza  organica dei
rifiuti  solidi  urbani,  dei  fanghi  provenienti  da  impianti   di
depurazione  di  scarichi  civili,  dei  rifiuti organici e fanchi di
depurazione provenienti da attivita' agricole e zootecniche, ottenuto
per  mezzo i biomasse ed effettuata su terreni agricoli appositamente
attrezzati.
   2. Non e' soggetto all'autorizzazione lo stoccaggio provvisorio di
rifiuti  tossici  e  nocivi  derivanti  da  attivita'  commerciali  e
artigianali  quali  falegnamerie, carrozzerie, lavanderie, fotografi,
fabbri,  meccanici  e  simili,  purche'  tale   stoccaggio   rispetti
contestualmente le seguenti condizioni:
     a)  sia  effettuato  all'interno  del  perimetro  delle sedi ove
vengono prodotti i rifiuti;
     b)   costituisca  fase  preliminare  al  conferimento  in  altri
impianti di trattamento o stoccaggio autorizzati;
     c)  non  superi  il  quantitativo  massimo di chilogrammi 50, in
recipienti definiti dalle norme tecniche applicative statali.
   3.  Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di controllo di cui agli
articoli 7 e 11  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
settembre  1982,  n.  915,  i  titolari  di  attivita'  di stoccaggio
provvisorio di rifiuti tossici e nocivi  di  cui  al  comma  2,  sono
comunque tenuti a darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni
provinciali competenti.