Art. 34. Attivita' esenti da autorizzazioni 1. Sono esentate dalle autorizzazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 le seguenti attivita': a) il trasporto e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani per conto proprio; b) il trasporto e lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali per conto proprio; c) il traporto di residui vegetali, derivanti dalla pulitura di spiagge, nonche' di strade, giardini, campi e terreni in genere, per conto proprio o per conto terzi; d) la trasformazione in humus della sostanza organica dei rifiuti solidi urbani, dei fanghi provenienti da impianti di depurazione di scarichi civili, dei rifiuti organici e fanchi di depurazione provenienti da attivita' agricole e zootecniche, ottenuto per mezzo i biomasse ed effettuata su terreni agricoli appositamente attrezzati. 2. Non e' soggetto all'autorizzazione lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi derivanti da attivita' commerciali e artigianali quali falegnamerie, carrozzerie, lavanderie, fotografi, fabbri, meccanici e simili, purche' tale stoccaggio rispetti contestualmente le seguenti condizioni: a) sia effettuato all'interno del perimetro delle sedi ove vengono prodotti i rifiuti; b) costituisca fase preliminare al conferimento in altri impianti di trattamento o stoccaggio autorizzati; c) non superi il quantitativo massimo di chilogrammi 50, in recipienti definiti dalle norme tecniche applicative statali. 3. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di controllo di cui agli articoli 7 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, i titolari di attivita' di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi di cui al comma 2, sono comunque tenuti a darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni provinciali competenti.