Art. 35. Cauzioni 1. In sede di rilascio dell'autorizzazione, l'autorita' competente, richiede la costituzione di idoneo deposito cauzionale. 2. Il deposito cauzionale puo' essere costituito, a scelta del richiedente, in una delle seguenti forme: a) pagamento in numerario presso la tesoreria regionale; b) deposito di titoli di Stato presso la tesoreria regionale; c) presentazione di atto di fidejussione irrevocabile a favore dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione, rilasciato da istituti bancari o assicurativi, secondo apposito schema definito dalla giunta regionale. 3. Sono ammesse alla presentazione della fidejussione bancaria le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375. Sono ammesse alla prestazione delle polizze fidejussorie assicurative le societa' di assicurazione autorizzate a costituire cauzioni e garanzie verso lo Stato e gli altri enti pubblici ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 e del decreto ministeriale 18 marzo 1983 e successive modificazioni e integrazioni. 4. Le modalita' ed i parametri per la determinazione dell'importo delle cauzioni sono definiti dalla giunta regionale sentito il comitato tecnico regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.