Art. 35.
                               Cauzioni
 
   1.   In   sede   di   rilascio   dell'autorizzazione,  l'autorita'
competente, richiede la costituzione di idoneo deposito cauzionale.
   2.  Il  deposito  cauzionale  puo' essere costituito, a scelta del
richiedente, in una delle seguenti forme:
     a) pagamento in numerario presso la tesoreria regionale;
     b) deposito di titoli di Stato presso la tesoreria regionale;
     c)  presentazione  di atto di fidejussione irrevocabile a favore
dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione,  rilasciato  da
istituti  bancari  o  assicurativi,  secondo apposito schema definito
dalla giunta regionale.
   3.  Sono ammesse alla presentazione della fidejussione bancaria le
aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo
1936,   n.   375.   Sono   ammesse  alla  prestazione  delle  polizze
fidejussorie assicurative le societa' di assicurazione autorizzate  a
costituire  cauzioni  e  garanzie  verso  lo  Stato  e gli altri enti
pubblici ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348  e  del  decreto
ministeriale 18 marzo 1983 e successive modificazioni e integrazioni.
   4.  Le modalita' ed i parametri per la determinazione dell'importo
delle cauzioni  sono  definiti  dalla  giunta  regionale  sentito  il
comitato  tecnico regionale entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.